Permesso / Attestato di Soggiorno per Stranieri
Permesso di soggiorno per i Cittadini EXTRA UE - Attestato di Soggiorno per Cittadini UE
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Servizio attivo
A chi è rivolto
CITTADINI EXTRAUE
iscritti in anagrafe o richiedenti Iscrizione anagrafica nel Comune.
L'iscrizione anagrafica é subordinata al possesso del PERMESSO DI SOGGIORNO o RICHIESTA ASILO.
Si informa che la Legge n.238/2021, all'art.15, ha modificato la durata dei permessi di soggiorno di lungo periodo, che non è più a carattere illimitato, ma di 10 anni (5 per i cittadini stranieri minorenni).
Di conseguenza al momento della richiesta di variazioni anagrafiche, anche per chi possiede un permesso di soggiorno di lungo periodo, sarà necessario presentare un permesso di soggiorno valido, e non saranno considerati più tali quelli rilasciati da oltre 10 anni.
Di conseguenza al momento della richiesta di variazioni anagrafiche, anche per chi possiede un permesso di soggiorno di lungo periodo, sarà necessario presentare un permesso di soggiorno valido, e non saranno considerati più tali quelli rilasciati da oltre 10 anni.
CITTADINI UE
iscritti in anagrafe o richiedenti iscrizione anagrafica nel comune.
L'iscrizione anagrafica é subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
- essere lavoratore subordinato o autonomo;
- disporre per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti e di una assicurazione sanitaria o di un altro titolo idoneo che copra tutti i rischi sul territorio nazionale (vedi tabella in calce al modello di autocertificazione);
- essere iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi a titolo principale un corso di studi o di formazione professionale e disporre, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, da attestare con una dichiarazione, o con idonea documentazione, e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale
- essere familiare, come definito dall'articolo 2 del D.Lgs.30/2007, che accompagna o raggiunge un cittadino dell'Unione che ha diritto di soggiornare ai sensi delle lettere a), b) o c). Il diritto di soggiorno è esteso ai familiari non aventi la cittadinanza di uno stato membro quando accompagnano o raggiungono nel territorio nazionale il cittadino dell'Unione, che si trova nelle condizioni sopra descritte alle lettere a), b) o c).
Il cittadino dell'Unione già lavoratore subordinato o autonomo sul territorio nazionale, conserva il diritto al soggiorno quando:
- è temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o infortunio;
- è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo aver esercitato un'attività lavorativa per oltre un anno nel territorio nazionale ed è iscritto presso il Centro per l'impiego, ovvero ha reso la dichiarazione, che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa
- è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata al termine di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno, ovvero si è trovato in tale stato durante i primi dodici mesi di soggiorno nel territorio nazionale, è iscritto presso il Centro per l'impiego ovvero ha reso la dichiarazione che attesti l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. In tale caso, l'interessato conserva la qualità di lavoratore subordinato per un periodo di un anno;
- segue un corso di formazione professionale. Salvo il caso di disoccupazione involontaria, la conservazione della qualità di lavoratore subordinato presuppone che esista un collegamento tra l'attività professionale precedentemente svolta e il corso di formazione seguito.
Descrizione
CITTADINI EXTRA UE
L’iscrizione nell’Anagrafe della popolazione residente può essere effettuata dal cittadino straniero, su richiesta presentata personalmente su apposito modulo, allegando la seguente documentazione:
- passaporto o altro documento di riconoscimento equipollente in corso di validità e visto di ingresso quando richiesto;
- valido documento di soggiorno (permesso di soggiorno) in originale e in corso di validità del cittadino straniero;
- passaporto o altro documento di riconoscimento equipollente in corso di validità e visto di ingresso quando richiesto;
- valido documento di soggiorno (permesso di soggiorno) in originale e in corso di validità del cittadino straniero;
CITTADINI UE
Il D.Lgs. 30/2007, in vigore dall’11 aprile 2007, recepisce la direttiva europea 2004/38/CE che all'art. 6, comma 1) prevede che: “I Cittadini dell’Unione hanno il diritto di soggiornare nel territorio di un altro stato membro per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalità, salvo il possesso di una carta d’identità o di un passaporto in corso di validità”.
La direttiva fissa poi le condizioni alle quali deve attenersi ciascun cittadino dell’Unione per soggiornare, per un periodo superiore a tre mesi, nel territorio di un altro Stato membro; in questo caso lo Stato ospitante richiede ai cittadini dell’Unione l’iscrizione presso le Autorità competenti, la “registrazione” anagrafica è quindi il requisito richiesto dal legislatore europeo come “condizione” di regolarità del soggiorno per i cittadini comunitari in uno dei Paesi U.E.
N.B. sono equiparati ai cittadini comunitari anche i cittadini NON comunitari dei seguenti Stati: Islanda, Lichtienstein, Norvegia, Svizzera, Rep. San Marino, Principato di Monaco, Andorra e Città del Vaticano.
Un attestato di ricevuta della richiesta di residenza anagrafica è rilasciato immediatamente.
- L'attestazione di regolarità del soggiorno ai sensi degli articoli 7, 9, 11, 12 e 13 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 può essere richiesta contestualmente all'iscrizione anagrafica o successivamente e viene rilasciata alla conclusione del procedimento di iscrizione anagrafica.
- L'attestazione di soggiorno permanente può essere richiesta dal cittadino dell'Unione che ha soggiornato legalmente ed in via continuativa per 5 anni nel territorio nazionale e il suo soggiorno non è più subordinato alle condizioni previste dagli articoli 7, 11, 12 e 13.
N.B. sono equiparati ai cittadini comunitari anche i cittadini NON comunitari dei seguenti Stati: Islanda, Lichtienstein, Norvegia, Svizzera, Rep. San Marino, Principato di Monaco, Andorra e Città del Vaticano.
Un attestato di ricevuta della richiesta di residenza anagrafica è rilasciato immediatamente.
- L'attestazione di regolarità del soggiorno ai sensi degli articoli 7, 9, 11, 12 e 13 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 può essere richiesta contestualmente all'iscrizione anagrafica o successivamente e viene rilasciata alla conclusione del procedimento di iscrizione anagrafica.
- L'attestazione di soggiorno permanente può essere richiesta dal cittadino dell'Unione che ha soggiornato legalmente ed in via continuativa per 5 anni nel territorio nazionale e il suo soggiorno non è più subordinato alle condizioni previste dagli articoli 7, 11, 12 e 13.
Come fare
CITTADINI EXTRA UE
In alcuni casi disciplinati dalla legge e da circolari ministeriali, è possibile procedere all’iscrizione anagrafica di cittadini stranieri extracomunitari pur in assenza di permesso di soggiornoo prima che questo venga rilasciato :
- Iscrizione anagrafica in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno, sia se già iscritti in anagrafe, sia se mai iscritti (Direttiva Min. Int. 5 Agosto 2006 e Circolare Min. Int. n. 42 del 17/11/2006) presentando fotocopia del permesso di soggiorno scaduto e ricevuta postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno entro i 60 giorni dalla scadenza del precedente;
- Iscrizione anagrafica per motivi di lavoro subordinato (Direttiva Min. Int. 20/02/2007 e Circolare Min. Int. n. 16 del 2/4/2007) presentando copia del contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione (comunicazione UNILAV), ricevuta postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno, domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata allo Sportello Unico per l'Immigrazione (mod. 209);
- Iscrizione anagrafica per motivi di ricongiungimento familiare (Circolare Min. Int. n. 43 del 2/8/2007) presentando visto di ingresso dal passaporto con la dicitura "Ricongiungimento Familiare", Ricevuta postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno, copia del nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione;
- Iscrizione anagrafica di minori stranieri in attesa di adozione (Direttiva Min. Int. 21/02/2007) presentando Copia dell'autorizzazione all'ingresso e al soggiorno permanente del minore rilasciata dalla Commissione per le adozioni internazionali e/o copia del provvedimento straniero di adozione;
- Iscrizione anagrafica richiedenti asilo previa presentazione della richiesta di Asilo;
CITTADINI UE
QUANDO RICHIEDERE L'ATTESTAZIONE :
- attestato di ricevuta della richiesta di residenza anagrafica: rilascio contestuale alla richiesta di residenza;
- attestazione di regolarità di soggiorno per i cittadini dell'unione europea: richiesta all'atto dell'iscrizione anagrafica o successivamente, rilascio entro 90 gg dalla richiesta;
- attestazione di soggiorno permanente per i cittadini dell'unione europea: richiesta in qualsiasi momento per chi ha soggiornato legalmente almeno da 5 anni sul territorio nazionale
al fine del calcolo dei 5 anni di soggiorno si considera come data di decorrenza la data dell'inizio di validità del titolo di soggiorno permesso o carta di soggiorno già posseduto dall'interessato, rilascio entro 30 gg dalla richiesta.
Cosa serve
CITTADINI EXTRA UE
Rinnovo del permesso di soggiorno e dichiarazione di dimora abituale : Gli stranieri già iscritti in anagrafe hanno l’obbligo di rinnovare annualmente all’ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune, corredata di permesso di soggiorno. Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno, inoltre, l’obbligo di rinnovare all’ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune, entro sessanta giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo e, comunque, non decadono dall’iscrizione nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno. Per gli stranieri muniti di carta di soggiorno, il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale è effettuato entro sessanta giorni dal rinnovo della carta di soggiorno. La mancata dichiarazione di dimora abituale e il mancato rinnovo del permesso di soggiorno, comportano la cancellazione dall'Anagrafe della popolazione.
CITTADINI UE
Rinnovo del permesso di soggiorno e dichiarazione di dimora abituale : Gli stranieri già iscritti in anagrafe hanno l’obbligo di rinnovare annualmente all’ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune, corredata di permesso di soggiorno. Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno, inoltre, l’obbligo di rinnovare all’ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune, entro sessanta giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo e, comunque, non decadono dall’iscrizione nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno. Per gli stranieri muniti di carta di soggiorno, il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale è effettuato entro sessanta giorni dal rinnovo della carta di soggiorno. La mancata dichiarazione di dimora abituale e il mancato rinnovo del permesso di soggiorno, comportano la cancellazione dall'Anagrafe della popolazione.
CITTADINI UE
ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' DI SOGGIORNO :
La richiesta deve essere redatta utilizzando i moduli presenti in questa pagina, con i seguenti costi:- Richiesta di regolarità di soggiorno per i cittadini dell'unione europea;
- Documento di riconoscimento in corso di validità
- 2 marca da bollo da € 16,00
Se non ancora iscritto in anagrafe :
- Iscrizione Anagrafica se non ancora residente;
- passaporto o documento di identità del Paese di cui è cittadino in corso di validità;
- Comunicazione UNILAV riferita al contratto di lavoro o lettera di assunzione; oppure i redditi del familiare di cui è a carico in Italia; oppure l'iscrizione a un corso di studi o di formazione professionale e i redditi del familiare di cui è a carico;
ATTESTAZIONE DI DI SOGGIORNO PERMANENTE:
La richiesta deve essere redatta utilizzando i moduli presenti in questa pagina, con i seguenti costi:
- Richiesta di soggiorno Permanente per i cittadini dell'unione europea;
- Documento di riconoscimento in corso di validità
- 2 marca da bollo da € 16,00
- Documenti che attestano il soggiorno legale e continuativo per 5 anni in Italia ( es. estratto conto INPS attestante che lo stesso e stato percettore di redditi da lavoro, autonomo o subordinato, o di ammortizzatori sociali)
N.B: Per l'attestazione permanente :
- Il diritto di soggiorno permanente matura prima dei 5 anni se il lavoratore subordinato o autonomo cessa l’attività quando ha raggiunto l’età prevista per la pensione di vecchiaia;
- il lavoratore subordinato è posto in condizione di prepensionamento, purchè abbia svolto in Italia la propria attività almeno negli ultimi 12 mesi e vi abbia soggiornato continuativamente per almeno 3 anni;
- il lavoratore che ha risieduto continuativamente in Italia per oltre 2 anni, cessa l’attività per sopravvenuta incapacità lavorativa permanente (se l’incapacità dipende da infortunio sul lavoro o malattia professionale per cui ha diritto ad una prestazione a carico dello Stato, si prescinde dalla residenza continuativa di 2 anni);
- il lavoratore, dopo 3 anni di soggiorno continuativo e di attività in Italia, esercita un’attività lavorativa in un altro Stato dell’UE, pur continuando a risiedere in Italia, permanendo le condizioni per l’iscrizione anagrafica.
- In caso di morte del lavoratore mentre era ancora in attività, ma prima di avere acquisito il diritto al soggiorni permanente, i familiari che hanno soggiornato con il lavoratore deceduto, acquisiscono il diritto di soggiorno permanente nei seguenti casi : Il lavoratore alla data del decesso abbia soggiornato in via continuativa in Italia per 2 anni;
- Il decesso sia avvenuto in seguito ad infortunio sul lavoro o ad una malattia professionale;
- Il coniuge superstite abbia perso la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio con il lavoratore deceduto.
- La continuità del soggiorno non è pregiudicata: da assenze che non superino i 6 mesi all’anno; da assenze per l’assolvimento di obblighi militari; da assenze fino a 12 mesi consecutivi per motivi rilevanti (gravidanza, maternità, malattia grave, studi o formazione professionale, o distacco per motivi di lavoro).
- In ogni caso il diritto di soggiorno permanente si perde a seguito di assenze superiori a 2 anni consecutivi.
Cosa si ottiene
CITTADINI EXTRA UE
L'iscrizione in ANPR deve essere presentata non appena è stata stabilita la dimora abituale nel Comune e si è in possesso dei documenti comprovanti la regolarità del soggiorno.
CITTADINI UE
L'iscrizione in ANPR deve essere presentata non appena è stata stabilita la dimora abituale nel Comune e si è in possesso dei documenti comprovanti la regolarità del soggiorno.
CITTADINI UE
- Ha diritto di iscrizione al Servizio sanitario nazionale il cittadino dell’Unione Europea che soggiorna in Italia per oltre tre mesi e che si trova nella condizione documentata di lavoratore o suo familiare, o familiare di un cittadino italiano, o in possesso di attestazione comunale di soggiorno in Italia da almeno 5 anni, o in stato di disoccupazione involontaria e registrato presso il Centro per l'impiego o iscritto ad un corso di formazione professionale, o titolare di modello comunitario S1 (ex E106, E109 (o E37), E120, E121 (o E33).
- Oltre i 5 anni di soggiorno, il cittadino dell’Unione Europea può fare richiesta della tessera sanitaria a tempo indeterminato.
Tempi e scadenze
CITTADINI EXTRA UE
Dopo aver svolto opportuni controlli sulla veridicità della dichiarazione resa questo ufficio effettuerà l'iscrizione in ANPR.
CITTADINI UE
Dopo aver svolto opportuni controlli sulla veridicità della dichiarazione resa questo ufficio rilascerà La regolarità del Soggiorno.
Dopo aver svolto opportuni controlli sulla veridicità della dichiarazione resa questo ufficio effettuerà l'iscrizione in ANPR.
CITTADINI UE
Dopo aver svolto opportuni controlli sulla veridicità della dichiarazione resa questo ufficio rilascerà La regolarità del Soggiorno.
In caso di richiesta di ATTESTAZIONE PERMANENTE DI SOGGIORNO, il rilascio è subordinato all'assenza di un provvedimento di allontanamento adottato nei confronti della persona interessata, che ne preclude il rilascio.
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Anagrafe
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
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Letzte Änderung: 20.10.2023 18:23:28