I cittadini stranieri non comunitari residenti nel Comune hanno l’obbligo di rinnovare all’Ufficiale di Anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel Comune, entro 60 giorni dal rinnovo del permesso o carta di soggiorno, corredata dalla copia del permesso/carta medesima.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 1 comma 28 della Legge n. 94 del 05.07.2009 “disposizioni in materia di sicurezza pubblica (che ha modificato l’art. 11 comma 1 lett. C del D.P.R. n. 223/1989) la cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente viene effettuata per i cittadini stranieri non comunitari, per irreperibilità accertata, ovvero per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui all’art. 7, comma 3, trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno.
NORMATIVA :
- Decreto Presidente della Repubblica del 30 maggio 1989, n. 223 art. 7 comma 3 come sostituito dall’art. 14, comma 2 D.P.R 31 agosto 1999, n. 394
- Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"
- Decreto Presidente della Repubblica n. 394 del 31/08/1999, art. 15 comma 2
- Legge n. 94 del 05.07.2009 “disposizioni in materia di sicurezza pubblica” art. 1 comma 28 (modificato l’art. 11 comma 1 lett. C del D.P.R. n. 223/1989)