Modalità di Voto Elezioni Europee
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Servizio attivo
Con le Elezioni Europee, che in Italia si terranno 8 e 9 giugno 2024, i cittadini eleggono i propri rappresentanti come Membri del Parlamento Europeo
A chi è rivolto
- A tutti i Cittadini Italiani, che hanno compiuto 18 anni, residenti in Italia.
- A tutti i Cittadini Italiani, che hanno compiuto 18 anni, residenti All'estero (AIRE) in uno Stato EXTRA-UE possono votare solo recandosi nel comune italiano nelle cui liste elettorali si è iscritti.
- A tutti i Cittadini Italiani, che hanno compiuto 18 anni, residenti All'estero (AIRE) in un Stato membro dell'UE possono scegliere di votare nel paese di residenza a patto che siano rispettate determinate condizioni. Il Ministero dell'Interno, nell'imminenza delle votazioni, invierà un certificato elettorale alla residenza estera. Esso contiene informazioni sul seggio elettorale e sulla data e l'ora del voto. In alternativa, si può scegliere di votare per i rappresentanti del Paese dell'UE in cui si risiede, secondo le specifiche disposizioni dettate dalla legislazione del Paese di residenza. Infine, se desiderate votare in Italia, potete farlo nel Comune italiano nelle cui liste elettorali siete iscritti. Per farlo, è necessario, ai sensi dell'art. 38 della LEGGE 24 gennaio 1979, n. 18, comunicare personalmente la propria intenzione al Sindaco del proprio Comune, entro il giorno precedente a quello della votazione, e presentare il certificato elettorale ricevuto per il voto all'estero.
- A tutti i Cittadini Italiani, che hanno compiuto 18 anni, che si trovano temporaneamente in un Paese membro dell’UE per motivi di studio o di lavoro, presentando alla rappresentanza diplomatico-consolare competente per il luogo di temporaneo domicilio una domanda da far pervenire entro entro l’ottantesimo (80) giorno antecedente l’ultimo giorno delle votazioni.
- Anche i Cittadini UE, residenti in Italia, su richiesta al Comune di residenza entro il novantesimo (90) giorno antecedente l'ultimo giorno delle votazioni, possono partecipare all'elettorato attivo
- Per le Elezioni del 2024, in via sperimentale di cui all'art. 1-ter del DL 7/2024, anche gli Studenti Fuori Sede possono votare nel Comune o Capoluogo di temporano domicilio, presentando domanda al Sindaco del Comune di CORI entro, il 35° giorno antecedente le elezioni
Descrizione
Il Parlamento Europeo è l'unica assemblea transnazionale al mondo eletta direttamente. I Membri del Parlamento Europeo rappresentano gli interessi dei cittadini dell'UE a livello europeo.
Si svolgono ogni cinque anni a suffragio universale e, con oltre 400 milioni di persone elettrici, è considerata la seconda più grande elezione democratica del mondo.
I membri del Parlamento Europeo, insieme ai rappresentanti dei governi dei paesi dell'UE, hanno il compito di creare e approvare tutte le nuove disposizioni che regolamentano la vita dei cittadini dell'Unione Europea in diversi ambiti come il sostegno all'economia, la lotta contro la povertà, al cambiamento climatico nonché le questioni legate alla sicurezza.
Ogni Stato appartenente all'Unione europea ha il diritto di eleggere alcuni dei suoi rappresentanti al Parlamento europeo.
Come si eleggono i membri del Parlamento europeo che spettano all'Italia
Ai fini delle votazioni, il territorio italiano viene suddiviso in cinque macro-aree, denominate circoscrizioni.
L'Italia è così divisa:
- Circoscrizione I° - Italia nord-occidentale (Piemonte, Valle D'Aosta, Liguria e Lombardia);
- Circoscrizione II° - Italia nord-orientale (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna);
- Circoscrizione III° - Italia centrale (Lazio, Umbria, Marche e Toscana);
- Circoscrizione IV° - Italia meridionale (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria);
- Circoscrizione V° - Italia insulare (Sardegna e Sicilia).
Ai fini delle votazioni, il territorio italiano viene suddiviso in cinque macro-aree, denominate circoscrizioni.
L'Italia è così divisa:
- Circoscrizione I° - Italia nord-occidentale (Piemonte, Valle D'Aosta, Liguria e Lombardia);
- Circoscrizione II° - Italia nord-orientale (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna);
- Circoscrizione III° - Italia centrale (Lazio, Umbria, Marche e Toscana);
- Circoscrizione IV° - Italia meridionale (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria);
- Circoscrizione V° - Italia insulare (Sardegna e Sicilia).
NOVITA'
Normativa
- Direttiva 93/109/CE del Consiglio dell'Unione europea, del 6 dicembre 1993
- DECRETO-LEGGE 24 giugno 1994, n. 408 (Disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo)
- Legge 20 febbraio 2009, n. 10 (Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.)
- Legge 24 gennaio 1979, n. 18 (Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia )
- Legge 27 marzo 2004, n. 78 (Disposizioni concernenti i membri del Parlamento europeo eletti in Italia, in attuazione della decisione 2002/772/CE, del Consiglio)
- Legge 24 gennaio 1979, n. 18 (Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia )
- Legge 27 marzo 2004, n. 78 (Disposizioni concernenti i membri del Parlamento europeo eletti in Italia, in attuazione della decisione 2002/772/CE, del Consiglio)
Come fare
Per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia nell’anno gli elettori potranno votare, recandosi personalmente nel seggio indicato sulla tessera elettorale con il documento d'identità.
Se l'elettore ha smarrito la tessera elettorale, potrà recarsi presso gli uffici comunali che dal Venerdi, precedente alle elezioni, e per tutta la durata delle elezioni sono aperti appositamente per il rilascio delle Tessere.
CERTIFICATI ELETTORALI PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE DI CANDIDATI
Dal 04/03/2024, attraverso il sito web di ANPR, ogni cittadino potrà richiedere il rilascio in modalità telematica della certificazione, munita di sigillo elettronico qualificato, relativa al godimento dei diritti politici nonchè il certificato di iscrizione nelle liste elettorali anche in forma contestuale (Circolare DAIT n.21 del 27 febbraio 2024) e può esssere utilizzato per la presentazione delle liste dei candidati, benchè non riporti il numero d'iscrizione nelle liste elettorali (Circolare DAIT n. 30 del 12/04/2024 (punto N ultimo periodo) ).
E’ comunque possibile richiedere il certificato di iscrizione nelle liste elettorali, tramite PEC : statocivilecomunedicori@pec.it , di coloro che abbiano sottoscritto le liste di candidati alle elezioni e per le proposte di referendum e di iniziative legislative popolari anche in formato digitale, tramite posta elettronica certificata come stabilito 38-bis del decreto-legge n. 77/2021, convertito dalla legge n. 108/2021.
E’ comunque possibile richiedere il certificato di iscrizione nelle liste elettorali, tramite PEC : statocivilecomunedicori@pec.it , di coloro che abbiano sottoscritto le liste di candidati alle elezioni e per le proposte di referendum e di iniziative legislative popolari anche in formato digitale, tramite posta elettronica certificata come stabilito 38-bis del decreto-legge n. 77/2021, convertito dalla legge n. 108/2021.
INFORMAZIONI UTILI PER :
- Manifesto dei Candidati
- Designazione dei rappresentanti di lista per le Consultazioni Elettorali
- Convocazione Della Commissione Elettorale Comunale Per La Nomina Degli Scrutatori
- Propaganda Elettorale
- Voto Domiciliare Per Gli Elettori Affetti Da Infermità
- Convocazione dei Comizi
- Certificati elettorali per la presentazione delle liste
- Voto in Italia degli elettori AIRE residenti nei Paesi membri dell'Unione Europea
- Manifestazione di disponibilità ad assumere l'incarico di Componente presso i seggi elettorali
- Esercizio Di Voto Per Gli Studenti Fuori Sede
- Attivazione servizio di rilascio tramite ANPR
- AVVISO Elettori che si trovano TEMPORANEAMENTE in un Paese membro dell’Unione Europea
- Esercizio Di Voto Per I Cittadini Dell'Unione Europea Residenti In Italia
Cosa serve
Cosa si ottiene
L'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo spettanti all'Italia
Come Votare ed esprimere le preferenze
L'elettore può indicare la LISTA e il voto di PREFERENZA, che dà agli elettori la possibilità di indicare, NELL’AMBITO DELLA MEDESIMA LISTA, da una a TRE preferenze, votando, nel caso di due o di tre preferenze, candidati di sesso diverso.
Se l’elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso la preferenza a fianco di un contrassegno, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il contrassegno medesimo.
Se l’elettore esprime due o tre PREFERENZE, queste devono riguardare CANDIDATI DI SESSO DIVERSO, pena l’annullamento della seconda e della terza preferenza. L’espressione del voto di preferenza non può essere effettuata attraverso l’indicazione del numero d’ordine del candidato nella lista.
Le Schede sono NULLE (Voto di Lista)
L'elettore può indicare la LISTA e il voto di PREFERENZA, che dà agli elettori la possibilità di indicare, NELL’AMBITO DELLA MEDESIMA LISTA, da una a TRE preferenze, votando, nel caso di due o di tre preferenze, candidati di sesso diverso.
Se l’elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso la preferenza a fianco di un contrassegno, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il contrassegno medesimo.
Se l’elettore esprime due o tre PREFERENZE, queste devono riguardare CANDIDATI DI SESSO DIVERSO, pena l’annullamento della seconda e della terza preferenza. L’espressione del voto di preferenza non può essere effettuata attraverso l’indicazione del numero d’ordine del candidato nella lista.
Le Schede sono NULLE (Voto di Lista)
- la scheda presenta scritture o segni tali da far ritenere in modo inoppugnabile che l’elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
- la scheda non sia conforme al modello previsto dalla legge, oppure non porti il bollo della sezione o la firma dello scrutatore;
- la volontà dell’elettore si è manifestata in modo non univoco e non c’è possibilità, nemmeno attraverso il voto di preferenza, di identificare la lista prescelta. Ciò può accadere, ad esempio, se l'elettore ha tracciato un unico segno trasversale che insiste, all’incirca in pari misura, su due o più contrassegni contigui o se ha tracciato due o più segni su diversi contrassegni e, nel contempo, se ha indicato preferenze per candidati di ognuna delle liste votate o non ha espresso alcuna preferenza.
- i casi di nullità della scheda (e quindi del voto di lista) determinano, in ogni caso, la nullità dei voti di preferenza eventualmente espressi nella scheda stessa;
- Invece, la nullità dei voti di preferenza o le eventuali contestazioni sui voti di preferenza stessi non comportano necessariamente la nullità della scheda, se questa, non essendo nulla per altre cause, è valida agli effetti del voto di lista.
Tempi e scadenze
Appena terminate le operazioni di voto si procederà allo spoglio e dunque a conoscere il risultato delle Elezioni 2024
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Elettorale - Elezioni - Referendum
Ulteriori informazioni
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Novità
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10 giugno 2024
Elezioni Europee 2024 - Voti di Preferenza
In allegato i risultati dei voti di preferenza candidati
E possibile visionare anche dal link Elettori e...
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10 giugno 2024
Elezioni Europee 2024 - Risultati di Lista
In allegato i risultati dei voti di preferenza di lista
E possibile visionare anche dal link Elettori e...
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9 giugno 2024
Elezioni Europee 2024 - Votanti definitivi
In allegato i Votanti definitivi alle 23.00 di domenica 09/06/2024
E possibile visionare anche dal link Elettori e...
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Ultimo aggiornamento pagina: 30/08/2024 19:49:36
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