Ai sensi della Legge 212/1956 e della legge 147/2013 il Comune provvede, entro il 33° e il 31° giorno antecedente quello della votazione, ad individuare, delimitare ed assegnare appositi spazi per le affissioni di stampati, giornali murali o manifesti di propaganda elettorale. Gli spazi, sia per la Camera dei Deputati che per il Senato della Repubblica, sono assegnati secondo l'ordine di sorteggio, con apposita Delibera di Giunta Comunale, sia per i candidati uninominali che per le liste che partecipano alla competizione elettorale.
Dal 30° giorno precedente quello della votazione, ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 212/1956 sono vietati:
- il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- ogni forma di propaganda elettorale figurativa o luminosa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
- ogni forma di propaganda luminosa mobile
Dal 30° giorno precedente quello della votazione, ai sensi dell'art. 7, comma 1, Legge 130/1975 possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso del Questore. Sempre dalla medesima data l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini della citata legge ed è subordinato alla preventiva autorizzazione del Sindaco.
Nei giorni sabato precedente quello della votazione, nonchè nelle giornate di voto, è vietata ogni forma di propaganda, compresi comizi elettorali, riunioni di propaganda e nuove affissioni.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Legge LEGGE 4 aprile 1956, n. 212 (Norme per la disciplina della propaganda elettorale)