Iscrizione all'AIRE - Anagrafica Italiani Residenti all'Estero

A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero)

  • Servizio attivo

A chi è rivolto

Sono tenuti all’iscrizione all’AIRE le seguenti categorie di soggetti:

  • Cittadini italiani che intendono trasferire la loro residenza dall’Italia ad un Paese estero per un periodo superiore a 12 mesi;
  • Cittadini italiani nati e residenti all’estero, il cui atto di nascita è stato trascritto in Italia e la cui cittadinanza italiana sia stata accertata dal competente ufficio consolare di residenza;
  • Persone residenti all’estero, che acquisiscono la cittadinanza italiana.
Non devono iscriversi all’A.I.R.E.:
  • le persone che si recano all’estero per un periodo di tempo inferiore ad un anno;
  • i lavoratori stagionali;
  • i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero, che siano notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963;
  • i militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all’estero.

Descrizione

L'AIRE è uno strumento di perseguimento di finalità pubbliche di interesse generale e strumento di utilità pratica e necessario per tutti i cittadini italiani che vivono stabilmente all'estero, e che mantengono un legame con il territorio nazionale, senza soluzione di continuità ed esercitando le loro prerogative con la flessibilità che i registri anagrafici possono garantire.

L'A.I.R.E consente:
  • di votare per elezioni politiche e referendum per corrispondenza nel Paese di residenza, e per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo nei seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi appartenenti all'U.E.;
  • di ottenere il rilascio o rinnovo di documenti di identità e di viaggio, nonché certificazioni
  • di rinnovare la patente di guida (solo in paesi extra U.E.)
Certificati A.I.R.E.
I cittadini italiani iscritti nell'AIRE possono richiedere i seguenti certificati anagrafici in qualunque Comune italiano:
  • certificato di residenza estera;
  • certificato di stato di famiglia (per i soli componenti residenti all'estero);
  • certificato ed estratto di nascita, matrimonio, morte; questi devono esser richieste al Comune dove è stato registrato il relativo atto
  • certificato di stato libero (riferito alla data dell'emigrazione all'estero);
  • certificato di cittadinanza (riferito alla data dell'emigrazione all'estero);
Per i certificati di cittadinanza con posizione aggiornata (e quindi non riferiti alla data di emigrazione all'estero) ed esistenza in vita, è necessario rivolgersi al Consolato competente per territorio.
I certificati di cittadinanza rilasciati dal Comune per gli iscritti AIRE, hanno valore unicamente per il periodo di residenza in Italia.
Gli uffici consolari non possono rilasciare certificati anagrafici, questi possono rilasciare certificazione di iscrizione nello schedario consolare, il rilascio di certificati di cittadinanza e il rilascio di certificazioni di esistenza in vita.

Carta d’identità elettronica (CIE)

La carta d’identità elettronica (CIE) viene rilasciata esclusivamente dagli Uffici consolari nell’Unione Europea e in Gran Bretagna, Svizzera, Norvegia, Principato di Monaco, San Marino e Santa Sede - Città del Vaticano.
La CIE potrà essere rilasciata esclusivamente ai cittadini italiani regolarmente residenti nella propria circoscrizione consolare, che siano già registrati nello schedario consolare e i cui dati anagrafici siano già presenti nella banca dati A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) del Ministero dell'Interno (e in futuro in ANPR).

Voto all'estero
I cittadini italiani residenti all’estero e regolarmente iscritti all’AIRE possono esercitare il diritto di voto all’estero nel luogo di residenza per le elezioni politiche nazionali, per i referendum abrogativi e costituzionali ex artt. 75 e 138 della Costituzione e per le elezioni del Parlamento europeo.
Il voto all’estero per le elezioni politiche nazionali e i referendum è regolato dalla Legge 27 dicembre 2001, n. 459 e dal relativo Regolamento attuativo (D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104), in attuazione degli art. 48, 56 e 57 della Costituzione, che hanno istituito la Circoscrizione Estero.
Il voto all’estero per l’elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo è invece regolato dalla legge 24 gennaio 1979 n. 18 e dal Decreto-legge del 24 giugno 1994 n. 408 (convertito in legge 3 agosto 1994, n. 483).
Gli elettori italiani residenti all’estero e regolarmente iscritti all’AIRE possono altresì votare per l’elezione dei rappresentanti dei COMITES – Comitati degli italiani all’estero (legge 23 ottobre 2003, n. 283).

Per quali elezioni il cittadino Italiano residente all'estero (AIRE) può votare :
Parlamento Europeo
, gli elettori Italiani iscritti all'AIRE residenti in un paese appartenente alla Comunità Europea possono recarsi per votare presso le sezioni appositamente istituite nei Paesi stessi, Consolati italiani, istituti di cultura, scuole italiane o altri locali messi a disposizione dagli Stati membri della Comunità. Mentre per tutti gli elettori residenti all'estero in uno Stato fuori dall'Unione Europea, sarà inviata una cartolina-avviso di convocazione elettorale con le relative informazioni necessarie per votare in Italia.
Elezioni politiche e/o referendarie, il voto dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) viene espresso per corrispondenza.
Elezioni amministrative (comunali, provinciali, regionali) non è prevista nessuna forma di voto all’estero, pertanto, l’elettore dovrà far rientro in Italia e votare nel Comune di iscrizione elettorale.

Opzione per il voto in Italia :
In alternativa a quanto sopra, l´elettore residente all´estero può optare per l´esercizio del diritto di voto in Italia (Parlamento Europeo/Politiche/Referendum), rientrando sul territorio nazionale

Come fare

La richiesta va effettuata attraverso il portale Fast-It compilando l’apposito modulo di richiesta (reperibile nei siti web degli Uffici consolari), a cui allegare la documentazione richiesta dall’Ufficio consolare. Per le modalità di invio dei moduli si suggerisce la consultazione del sito web dell’Ufficio consolare competente per territorio di residenza. L’iscrizione del cittadino residente all’estero può anche avvenire d’ufficio, sulla base di informazioni di cui l’Ufficio consolare abbia conoscenza, in base ai dati in suo possesso (art. 6, comma 6, L. 470/1988).

Per questioni di natura fiscale si prega di far riferimento a quanto disposto dal Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI) ed alle Circolari dell’Agenzia delle Entrate.

L’iscrizione all’A.I.R.E. è GRATUITA.

Riferimenti normativi
L. 27 ottobre 1988, n. 470
D.P.R. 30 maggio 1989, n. 323
D.Lgs. 3 febbraio 2011 n.71
Circolare del Ministero dell'interno n. 9 del 27 aprile 2012, all. 2

Cosa serve

L’iscrizione all’A.I.R.E. è effettuata:
  • a seguito di dichiarazione resa dall’interessato all’Ufficio consolare competente per territorio entro 90 giorni dal trasferimento della residenza e comporta la contestuale cancellazione dall’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (A.N.P.R.) del Comune di provenienza, la decorrenza dell'iscrizione all'AIRE e della contestuale cancellazione dall'Anagrafe del Comune, è quella della trasmissione al Consolato della dichiarazione dell'interessato;
  • prima di espatriare si può rendere tale dichiarazione al Comune italiano di residenza. In tal caso, il cittadino ha l'obbligo di recarsi comunque entro 90 giorni dall'arrivo all'estero al Consolato di competenza per rendere la dichiarazione di espatrio, in tal caso la decorrenza dell'iscrizione all'AIRE e della contestuale cancellazione dall'Anagrafe del Comune, è quella della trasmissione al Comune della dichiarazione dell'interessato.
All’apposito modulo di richiesta (reperibile nei siti web degli Uffici consolari) va allegata documentazione che provi l’effettiva residenza nella circoscrizione consolare (es. certificato di residenza rilasciato dall’autorità estera, permesso di soggiorno, carta di identità straniera, bollette di utenze residenziali, copia del contratto di lavoro, ecc.).

La cancellazione dall'A.I.R.E. avviene:
  • per iscrizione nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (A.N.P.R.) di un Comune italiano a seguito di trasferimento dall'estero o rimpatrio;
  • per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;
  • per irreperibilità presunta, salvo prova contraria, trascorsi cento anni dalla nascita o dopo la effettuazione di due successive rilevazioni, oppure quando risulti non più valido l’indirizzo all’estero comunicato in precedenza e non sia possibile acquisire quello nuovo;
  • per perdita della cittadinanza italiana.

Cosa si ottiene

 L'iscrizione nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero

Tempi e scadenze

L'iscrizione all'AIRE deve essere fatta entro 90 giorni dal trasferimento definitivo all'estero.

Cosa accade se non ci si iscrive all’A.I.R.E.:

L’iscrizione all’A.I.R.E. è effettuata a seguito di dichiarazione che l’interessato deve rendere all’Ufficio consolare competente per territorio entro 90 giorni dal trasferimento della residenza e comporta la contestuale cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di provenienza. Chiunque, avendo obblighi anagrafici, contravviene alle disposizioni della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, della Legge 27 ottobre 1988, n. 470, e dei regolamenti di esecuzione delle predette leggi è soggetto a sanzioni pecuniarie amministrative, così come previsto dalla Legge 30 dicembre 2023, n. 213. L’Autorità competente all’accertamento e all’irrogazione della sanzione è il Comune nella cui anagrafe è iscritto il trasgressore.

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Anagrafe

Ulteriori informazioni

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Guida Iscrizione AIRE.pdf [.pdf 4,61 Mb - 25.07.2023]

Contatti

Unità organizzativa responsabile

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Letzte Änderung: 10.02.2025 20:15:22

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