Cremazione
Le cremazioni possono essere effettuate sia per salme o resti, e autorizzate dal Comune dove è avvenuto il decesso o dove si trovano i resti mortali
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Servizio attivo
A chi è rivolto
Ai famigliari delle persone defunte che devono essere cremate
Descrizione
Per la sua intrinseca irreversibilità, la cremazione è sottoposta ad un procedimento autorizzatorio più complesso rispetto a quello previsto per la sepoltura.
Infatti mentre per quest'ultima è sufficiente l'accertamento della morte, mediante acquisizione del certificato necroscopico, e attendere il decorso temporale di 24 ore, per la cremazione è invece necessario verificare che:
Infatti mentre per quest'ultima è sufficiente l'accertamento della morte, mediante acquisizione del certificato necroscopico, e attendere il decorso temporale di 24 ore, per la cremazione è invece necessario verificare che:
- la volontà di scelta della cremazione da parte del deceduto o dei soggetti legittimati;
- l'esclusione della morte sospetta dovuta a reato;
A prescindere dalla manifestazione di volontà in qualunque modo espressa, la richiesta di cremazione deve essere corredata da:
E' anche possibile procedere alla cremazione di cadaveri che precedentemente siano stati inumati o tumulati, alle medesime condizioni prima descritte.
- certificato in carta libera redatto dal medico curante o necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato;
- nulla osta dell'autorità giudiziaria, in caso di morte improvvisa, violenta o sospetta, dal quale deve espressamente risultare che il cadavere può essere cremato;
E' anche possibile procedere alla cremazione di cadaveri che precedentemente siano stati inumati o tumulati, alle medesime condizioni prima descritte.
L'autorizzazione al trasporto delle ceneri (POLIZIA MORTURIA) è rilasciata dal Comune dove è avvenuto il decesso o dove è sepolto il defunto.
Se riportate in un atto testamentario del defunto, o se via sia una dichiarazione di conoscenza della volontà del defunto da parte del coniuge e/o dei famigliari, le ceneri possono avere la seguente destinazione:
Se riportate in un atto testamentario del defunto, o se via sia una dichiarazione di conoscenza della volontà del defunto da parte del coniuge e/o dei famigliari, le ceneri possono avere la seguente destinazione:
- tumulate in sepoltura privata o in cinerario comune;
- inumate;
- affidate per la conservazione in abitazione privata (in questo caso l’autorizzazione è rilasciata dal Comune dove è collocata l’abitazione destinata alla conservazione).
- Disperse nei luoghi previsti dall'art 5 del Regolamento Comunale di Cremazione, ossia :
- Nel CINERARIO COMUNALE, di cui all'articolo 80, comma 6, del d.p.r. 285/1990;
- In MONTAGNA, a distanza di oltre CENTO metri da centri e insediamenti abitativi;
- In CAMPAGNA, a distanza di oltre DIECI metri da centri e insediamenti abitativi e singole abitazioni;
- in MARE, ad oltre mezzo miglio dalla costa, nei tratti liberi da natanti e manufatti;
- nei LAGHI, ad oltre cento metri dalla riva,nei tratti liberi da natanti e manufatti;
- nei FIUMI, nei tratti liberi da natanti e manufatti;
- in AREE NATURALI, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;
- in AREE PRIVATE ad almeno DIECI metri di distanza dalle abitazioni, al di fuori dei centri abitati;
- nell'area a ciò destinata posta all'interno del cimitero comunale di Cori (CAMPO COMUNE);
- in ALTRE AREE appositamente individuate con atto di Giunta Comunale;
L'affido o la dispersione possono essere autorizzati con le seguenti modalità:
- atto testamentario del defunto;
- una dichiarazione del coniuge o, in sua assenza, di tutti i familiari più prossimi, che esprimono la volontà del defunto, tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt.38 e 47 del d.P.R. 445/2000, pertanto senza alcuna autentica di firma, ma con le modalità previste dalla normativa stessa (sottoscrizione della dichiarazione a cui dovrà essere allegata la fotocopia di un documento d’identità personale).
Riferimenti normativi :
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396
D.P.R. 30 settembre 1990, n. 285
Regolamento comunale di Polizia Mortuaria
D.P.R. 30 settembre 1990, n. 285
Regolamento comunale di Polizia Mortuaria
Regolamento Cremazioni
Come fare
Presentazione della domanda sottoscritta davanti al funzionario incaricato di ricevere la documentazione
Cosa serve
Per la cremazione è necessario che l’ufficiale di stato civile, che ha il compito di rilasciare la relativa autorizzazione (POLIZIA MORTURIA), acquisisca la volontà del defunto o dei familiari;
E' previsto che la volontà del defunto sia espressa attraverso :
- il testamento
- oppure attraverso l’iscrizione ad una società di cremazione (SOCREM) : l’ufficiale di stato civile dovrà acquisire la dichiarazione da parte del rappresentante legale della società nella quale si certifica che il defunto è rimasto iscritto fino al momento del decesso
- oppure si passa a considerare la volontà dei familiari : del coniuge/unito civilmente, se presente, o di tutti i parenti più prossimi individuati ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 cod. civ.
Cosa si ottiene
Rilascio di autorizzazione alla cremazione di cadavere, resto mortale o cenere
Tempi e scadenze
La durata del procedimento dipende dalla quantità e tipologia di verifica da parte dell'ufficio, e in ogni caso, per i funerali, sarà tenuto conto della data fissata per il rito funebre, anche se si rammenta che questo non potrà essere celebrato fino a quando non saranno state rilasciate tutte le necessarie autorizzazioni. L'autorizzazione al seppellimento o cremazione non potrà essere rilasciata prima che siano trascorse 24 ore dal decesso, fatti salvi i casi speciali previsti da leggi e regolamenti.
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Stato Civile
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
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Letzte Änderung: 20.02.2024 10:10:57