Cittadinanza attiva

Designazione dei rappresentanti di lista per le Consultazioni Elettorali

  • Servizio attivo

A chi è rivolto

La designazione non è obbligatoria, ma è fatta nell'interesse della lista.

Descrizione

La designazione dei rappresentanti di lista presso le sezioni elettorali viene fatta mediante atto scritto, sottoscritto dai delegati di lista, con firme olografe autenticate o con firme digitali a mezzo PEC ( in questo caso non si necessita di autentica ).
Può essere fatta per uno o per tutte le sezioni elettorali.
Se designati va indicato un rappresentante effettivo e uno supplente.
La designazione viene fatta con tanti atti separati quante sono le sezioni presso le quali i delegati ritengono di designare rappresentanti.
I rappresentanti di lista designati devono essere elettori del comune
.

Riferimenti Normativi
Art. 25, comma 1 e 2, del DPR 361/1957
art. 32, comma 7, del DPR 570/1960
art 38-bis, comma 1, lettera b e comma 2 lettera b del DL 77/2021 conv. Legge n. 108/2021

Come fare

L'atto di designazione può essere presentata alla Segreteria del Comune entro il giovedì antecedente
alle elezioni
durante orari di apertura degli uffici oppure a mezzo PEC: protocollocomunedicori@pec.it o statocivilecomunedicori@pec.it.
Nel caso di presentazione a mezzo PEC con firma digitale dei delegati di lista, l'autentica di firma non è necessaria.
Solo la firma olografa dei delegati di lista deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della L. 53/1990 smi e con le modalità di cui al DPR 445/2000;

Tali designazioni possono poi essere presentate, esclusivamente in formato carataceo, direttamente ai singoli presidenti di seggio il sabato pomeriggio o domenica mattina, purchè prima dell'inizio delle operazioni di voto.

Cosa serve

L'atto di designazione

Cosa si ottiene

Essere rappresentanti di lista presso le sezioni elettorali.

Facoltà dei rappresentanti di lista:
  • hanno diritto di assistere a tutte le operazioni elettorali sedendo al tavolo del seggio o in prossimità;
  • possono far inserire sinteticamente nel verbale eventuali dichiarazioni;
  • nel corso delle operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate, possono segnalare al presidente di seggio eventuali violazioni relative al non corretto trattamento delle schede da parte degli scrutatori o del segretario o all’uso improprio di penne, matite o altri strumenti di scrittura. Tali segnalazioni devono essere annotate nel verbale del seggio;
  • possono apporre la loro firma:
  • sulle strisce di chiusura delle urne contenenti le schede votate;
  • nei verbali del seggio e sui plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio;
  • sulle strisce adesive apposte alle finestre e alla porta di ingresso alla sala della votazione.
I rappresentanti di lista sono autorizzati a portare un bracciale o un altro distintivo con il simbolo della lista che rappresentano.
I rappresentanti – al pari dei componenti dei seggi – sono tenuti a trattare con la massima riservatezza, nel rispetto del principio costituzionale della libertà e della segretezza del voto, i dati personali conosciuti nello svolgimento delle operazioni elettorali. In particolare, non possono utilizzare i dati relativi alla partecipazione o meno al voto dell’elettore, dai quali può evidenziarsi un eventuale orientamento politico dell’elettore stesso.
I presidenti di seggio devono consentire ai rappresentanti di lista di adempiere al loro incarico compiutamente e nella più ampia libertà, compatibilmente con l’esigenza di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali. Se ne fanno richiesta, i rappresentanti di lista possono assistere anche alle operazioni di raccolta del voto effettuate dal seggio speciale o dal seggio volante.
I rappresentanti di lista - al pari dei componenti del seggio - durante l’esercizio delle loro funzioni sono considerati pubblici ufficiali. Pertanto, anche per i reati commessi nei loro confronti si procede con giudizio direttissimo.
Il presidente del seggio, uditi gli scrutatori, può far allontanare dall’aula i rappresentanti di lista che esercitano violenza o che, sebbene richiamati due volte, continuano a disturbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali.
I rappresentanti che impediscono il regolare svolgimento delle operazioni sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 1.032 a euro 2.065. (Cfr. artt. 26, secondo comma, e 104, sesto comma, T.U. n. 361/1957)

Tempi e scadenze

Immediato all'atto di consegna

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Elettorale - Elezioni - Referendum

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità organizzativa responsabile

Novità

Elezioni Europee 2024 - Designazione dei rappresentanti di lista per le Consultazioni Elettorali
Elettorale 30 Mai 2024

Elezioni Europee 2024 - Designazione dei rappresentanti di lista per le Consultazioni Elettorali

La designazione dei rappresentanti di lista presso le sezioni elettorali viene fatta mediante atto scritto, sottoscritto dai delegati di lista,...

Leggi tutto

Dokumente

Formulare

Informative privacy servizi

Informativa Privacy Elettorale

Argomenti

Letzte Änderung: 25.04.2024 16:51:47

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta da 1 a 5 stelle la pagina

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2
Dove hai incontrato le maggiori difficoltà? 1/2
Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2
Inserire massimo 200 caratteri

Questo sito utilizza soltanto cookie tecnici per offrirti una migliore esperienza di navigazione.