Modalità di Voto Referendum
Istituto giuridico con cui si chiede all'elettorato di esprimersi con un voto diretto su una specifica proposta o domanda
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Servizio attivo
A chi è rivolto
- Cittadini Italiani, che hanno compiuto 18 anni, Residenti in Italia;
- Cittadini Italiani, che hanno compiuto 18 anni, residenti All'estero (AIRE), votano per corrispondenza. Il Ministero dell'Interno, nell'imminenza delle votazioni, invierà un certificato elettorale alla residenza estera. Esso contiene informazioni sul seggio elettorale e sulla data e l'ora del voto. In alternativa al voto per corrispondenza, possono scegliere di votare in Italia presso il proprio Comune di iscrizione nelle liste elettorali, comunicando per iscritto la propria scelta (OPZIONE). Tale diritto di optare deve essere esercitato entro il 10° giorno successivo all’indizione delle consultazioni con apposita istanza da inviare all'Ufficio consolare operante nella circoscrizione di residenza dell'elettore;
- Cittadini Italiani, che hanno compiuto 18 anni, che si trovano temporaneamente all'Estero per motivi di studio o di lavoro possono votare all’estero, presentando domanda, entro e NON OLTRE IL 32° giorno antecedente la consultazione, al Comune d’iscrizione nelle liste elettorali un’apposita domanda. E’ possibile la revoca entro lo stesso termine;
- Per le consultazioni referendarie dell'anno 2025, come previsto dall'art. 2 del DL n 27 del 19-03-2025, i Cittadini Italiani maggiorenni che per motivi di studio, lavoro o cure mediche sono temporaneamente domiciliati a CORI, residenti in altro Comune situato in una provincia diversa da LATINA, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento delle predette consultazioni referendarie (c.d. FUORI SEDE) presentando domanda al Sindaco del Comune di temporaneo domicilio (dunque a CORI) entro e NON OLTRE il 35° giorno antecedente le elezioni;
Descrizione
Il referendum (gerundivo del verbo latino refero «riporto», «riferisco» dalla locuzione ad referendum «[convocazione] per riferire») è uno strumento di esercizio della sovranità popolare, sancita all'art. 1 della Costituzione della Repubblica Italiana. E’ uno strumento di democrazia diretta, che consente agli elettori non di eleggere i propri rappresentanti, bensì a rispondere senza intermediari, ad uno specifico quesito con un "sì" o con un "no" su un tema oggetto di discussione.
Riguardo al tipo di leggi a cui riferisce il referendum, esso può essere:
- Ordinario, se riguarda la legislazione ordinaria, ove è necessario il quorum (50%+1 degli aventi diritto voto)
- Costituzionale, se riguarda la costituzione, e non necessita di quorum
Il modo più usuale per richiedere un referendum è quello della raccolta di 500.000 firme di cittadini maggiorenni (accanto alle firme debbono essere indicati per esteso il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e il comune nelle cui liste elettorali questi è iscritto e validate da un Pubblico Ufficiale), oppure lo possono chiedere anche cinque consigli regionali.
Le richieste di referendum sono soggette un duplice controllo, il primo, di tipo meramente tecnico, da parte dell'Ufficio centrale per il referendum, organo istituito dalla Legge n. 352/1970. Al controllo svolto dall'Ufficio centrale fa quindi seguito il giudizio circa l'ammissibilità delle richieste, spettante alla Corte costituzionale così come disposto dalla L.cost n. 1 /1953, ruolo questo che va quindi ad aggiungersi a quelli già previsti all'art.134 Cost.
- Ordinario, se riguarda la legislazione ordinaria, ove è necessario il quorum (50%+1 degli aventi diritto voto)
- Costituzionale, se riguarda la costituzione, e non necessita di quorum
Il modo più usuale per richiedere un referendum è quello della raccolta di 500.000 firme di cittadini maggiorenni (accanto alle firme debbono essere indicati per esteso il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e il comune nelle cui liste elettorali questi è iscritto e validate da un Pubblico Ufficiale), oppure lo possono chiedere anche cinque consigli regionali.
Le richieste di referendum sono soggette un duplice controllo, il primo, di tipo meramente tecnico, da parte dell'Ufficio centrale per il referendum, organo istituito dalla Legge n. 352/1970. Al controllo svolto dall'Ufficio centrale fa quindi seguito il giudizio circa l'ammissibilità delle richieste, spettante alla Corte costituzionale così come disposto dalla L.cost n. 1 /1953, ruolo questo che va quindi ad aggiungersi a quelli già previsti all'art.134 Cost.
Esistono dei limiti costituzionali espressi al referendum abrogativo - il referendum non può:
- abrogare norme di fonti secondarie, cioè collocate sotto la legge, o di leggi regionali, in quanto l' art. 75 fa riferimento solo alla legge dello Stato e agli atti equiparati;
- abrogare le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Si tratta di leggi d' indirizzo politico o la cui abrogazione sarebbe assai facile, ma estremamente demagogico, proporre (si pensi alle leggi che impongono tributi).
- abrogare norme di rango costituzionale, affiancandosi in questo modo all' unico procedimento di revisione costituzionale disciplinato dalla Costituzione (art. 138).
- abrogare norme di fonti secondarie, cioè collocate sotto la legge, o di leggi regionali, in quanto l' art. 75 fa riferimento solo alla legge dello Stato e agli atti equiparati;
- abrogare le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Si tratta di leggi d' indirizzo politico o la cui abrogazione sarebbe assai facile, ma estremamente demagogico, proporre (si pensi alle leggi che impongono tributi).
- abrogare norme di rango costituzionale, affiancandosi in questo modo all' unico procedimento di revisione costituzionale disciplinato dalla Costituzione (art. 138).
NOVITA'
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Costituzione della Repubblica Italiana: articoli 48, 71, 75, 132 e 138
- Legge 25 maggio 1970 n.352 "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo"
- Legge 22 maggio 1978 n.199 "Modificazioni alla legge 352 del 1970 sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo"
- Decreto-legge 9 marzo 1995 n.67 "Modifiche urgenti alla legge 352 del 1970, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo"
- Legge 17 maggio 1995 n.173 "Indicazione sulle schede di votazione della denominazione di referendum popolari"
- Decreto del Ministero dell'Interno 9 maggio 1995 "Caratteristiche essenziali della parte esterna della scheda di votazione in caso di svolgimento di piu' referendum popolari previsti dall'art.75 della Costituzione"
- Costituzione della Repubblica Italiana: articoli 48, 71, 75, 132 e 138
- Legge 25 maggio 1970 n.352 "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo"
- Legge 22 maggio 1978 n.199 "Modificazioni alla legge 352 del 1970 sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo"
- Decreto-legge 9 marzo 1995 n.67 "Modifiche urgenti alla legge 352 del 1970, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo"
- Legge 17 maggio 1995 n.173 "Indicazione sulle schede di votazione della denominazione di referendum popolari"
- Decreto del Ministero dell'Interno 9 maggio 1995 "Caratteristiche essenziali della parte esterna della scheda di votazione in caso di svolgimento di piu' referendum popolari previsti dall'art.75 della Costituzione"
Come fare
Nel nostro ordinamento sono disciplinati diversi tipi di referendum:
- Abrogativo, disciplinato dall' articolo 75 della Costituzione, volto ad abrogare in tutto o in parte una legge ordinaria o un atto avente forza di legge. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto (50% + 1);
- Consultivo, previsto dall' art. 132 della Costituzione, con il quale le popolazioni interessate esprimono il loro parere sulla fusione o creazione di Regioni;
- Costituzionale, approvativo o confermativo, inserito nel procedimento di formazione delle leggi costituzionali come previsto dall' art. 138 della Costituzione. Il secondo comma stabilisce infatti che le leggi costituzionali, qualora non siano approvate al secondo passaggio con una maggioranza dei due terzi dei componenti in ciascuna delle due Camere, "sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto di una Camera o 500mila elettori o cinque Consigli regionali". Per la validità del referendum non è richiesto un quorum minimo di votanti.
- Abrogativo, disciplinato dall' articolo 75 della Costituzione, volto ad abrogare in tutto o in parte una legge ordinaria o un atto avente forza di legge. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto (50% + 1);
- Consultivo, previsto dall' art. 132 della Costituzione, con il quale le popolazioni interessate esprimono il loro parere sulla fusione o creazione di Regioni;
- Costituzionale, approvativo o confermativo, inserito nel procedimento di formazione delle leggi costituzionali come previsto dall' art. 138 della Costituzione. Il secondo comma stabilisce infatti che le leggi costituzionali, qualora non siano approvate al secondo passaggio con una maggioranza dei due terzi dei componenti in ciascuna delle due Camere, "sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto di una Camera o 500mila elettori o cinque Consigli regionali". Per la validità del referendum non è richiesto un quorum minimo di votanti.
Cosa serve
Per poter Votare serve :
- essere Cittadini Italiano residente in Italia o all'estero purché iscritto all'AIRE
- Documento d'identità
Cosa si ottiene
In data 20-01-2025 la Corte Costituzionale ha ritenuto ammissibili 5 referendum abrogativi.
I referendum si svolgeranno Domenica 08/06/2025, dalle ore 07.00 alle ore 23.00, e lunedì 09/06/2025, dalle ore 07.00 alle ore 15.00 (vedi link).
Saranno validi solo se parteciperà almeno il 50% più uno degli aventi diritto al voto.
I referendum si svolgeranno Domenica 08/06/2025, dalle ore 07.00 alle ore 23.00, e lunedì 09/06/2025, dalle ore 07.00 alle ore 15.00 (vedi link).
Saranno validi solo se parteciperà almeno il 50% più uno degli aventi diritto al voto.
Se il referendum ha un esito positivo ne consegue che la norma oggetto della consultazione popolare sarà espunta dall'ordinamento.
Tempi e scadenze
Appena terminate le operazioni di voto si procederà allo spoglio e dunque a conoscere il risultato
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Elettorale - Elezioni - Referendum
Ulteriori informazioni
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
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Novità
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In allegato lo scrutinio Finale dei 5 Referendum
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Referendum 2025 - Votanti ore 15.00 del 09/06/2024
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Ultimo aggiornamento pagina: 03/04/2025 19:13:40
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