Un intervento effettuato in edilizia libera, non è altro che un intervento per cui non è richiesta la concessione di nessun titolo abilitativo, come la
SCIA, la CILA o il
Permesso per Costruire.
Parliamo di interventi o opere che lo Stato ha stabilito la liberalizzazione allo scopo di snellire le infinite pratiche burocratiche. Questo perché si tratta di interventi di “ordinaria” amministrazione, a impatto sociale oppure per manutenzioni periodiche.
Per tutte queste ragioni è stata presa la decisione di snellire la procedura. I lavori sono dettagliati nell’art. 6 del DPR n. 380/2001, noto anche come “Testo Unico in materia edilizia“. Tale articolo elenca appunto chiaramente quali sono quei lavori definiti liberi, e che sarà possibile eseguire senza alcuna comunicazione.
Gli interventi attuabili in edilizia libera sono:
- Lavori di manutenzione ordinaria su quelli che sono i finimenti degli edifici.
- Lavori necessari per mantenere o migliorare l’efficienza degli impianti. In questo caso è compresa anche l’installazione di pompe di calore di potenza inferiore ai 12kW.
- Lavori per l’abbattimento delle barriere architettoniche, purché non vadano a compromettere la forma dell’edificio, oppure non necessitino di creare piani inclinati o eventuali ascensori esterni. In questi casi occorre invece la CILA.
- Attività di analisi dei terreni circostanti alle aree dei fabbricati, eccezion fatta per la ricerca di idrocarburi. In questo caso parliamo dunque di opere temporanee destinate ad attività di ricerca, eseguite però in aree esterne al centro edificato.
- Pratiche agricole sui terreni. Movimenti di terra pertinenti all’esercizio delle attività agricole e alle “pratiche agro-silvo-pastorali”, andando ad includere interventi eventuali su impianti idraulici agrari.
- Serre mobili stagionali. Queste strutture dovranno essere sprovviste di muratura, dunque funzionali al semplice svolgimento dell’attività agricola.