Richiesta di separazione
I coniugi possono comparire di fronte all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione o divorzio
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Servizio attivo
A chi è rivolto
Ai coniugi :
- o di cui almeno uno dei due coniugi è residente nel Comune di Cori;
- o di cui il Matrimonio è stato Celebrato nel Comune di Cori;
- o di cui il Matrimonio è stato Celebrato all'ESTERO e trascritto nel Comune di Cori;
Descrizione
Dall'11 dicembre 2014, data di entrata in vigore dell'art. 12 della legge 162/2014, i coniugi possono comparire di fronte all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando :
- non vi sono figli della coppia minori
- oppure non vi sono figli maggiorenni incapaci, o portatori di handicap grave (art.3,c.3, L.104/1992), o economicamente non autosufficienti.
- L'accordo non deve contenere patti di trasferimento patrimoniale nè può comprendere la determinazione di obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico (Tar Lazio, Sez. I-ter, sentenza 3 maggio - 7 luglio 2016, n. 7813).
- L’assistenza dell’avvocato è facoltativa.
Normativa di riferimento
- Legge n. 55 del 6 maggio 2015 Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi;
- Legge n. 162 del 10 novembre 2014 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile;
- D.M. del 27 febbraio 2001, in G.U. n. 66 del 20 marzo 2001 "Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi informatici";
- D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127" e circolari integrative.
Come fare
La richiesta va fatta :
- Al Comune di residenza di uno dei due coniugi;
- Al Comune dove è stato celebrato il matrimonio;
- Al Comune dove è stato trascritto il matrimonio celebrato con rito religioso o celebrato all’estero.
Cosa serve
Fase istruttoria
Una volta in possesso di tutti i documenti necessari, l'ufficio Stato Civile stabilisce la data della redazione dell’accordo, previo contatto con gli interessati.
- I coniugi, o uno solo di loro, devono presentarsi all'ufficiale di stato civile per comunicare l'intenzione di concludere un accordo di separazione o di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
- Per consentire all’ufficio l’acquisizione dei documenti necessari al procedimento è necessario che ciascuno dei coniugi compili il modulo di comunicazione dati .
- Entrambi i moduli possono essere : o consegnati all'ufficio stato civile; o trasmessi via e-mail all'indirizzo servizidemografici@comune.cori.lt.it o all’indirizzo PEC statocivilecomunedicori@pec.it
- Ai moduli deve essere allegata copia dei documenti di identità in corso di validità necessari.
Una volta in possesso di tutti i documenti necessari, l'ufficio Stato Civile stabilisce la data della redazione dell’accordo, previo contatto con gli interessati.
Cosa si ottiene
Redazione dell'accordo
- Entrambi i coniugi devono presentarsi con un documento di identità valido, nel giorno prestabilito, all'ufficio matrimoni per rendere le dichiarazioni prescritte e per sottoscrivere il conseguente accordo.
- Nel caso di assistenza da parte di avvocato, questi dev’essere munito di documento di identità valido e di tesserino professionale di appartenenza all’Ordine degli avvocati.
- Se gli sposi non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete nelle vari fasi del procedimento. L’interprete, munito di documento identificativo valido, presta giuramento di bene e fedelmente adempiere all’incarico ricevuto.
Tempi e scadenze
Conferma dell'accordo
- Non prima di 30 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo, nel giorno concordato con l’ufficio di stato civile, i coniugi devono presentarsi per rendere all’ufficiale di stato civile una ulteriore dichiarazione che confermi la validità dell’accordo.
- La mancata comparizione dei coniugi equivale alla mancata conferma dell'accordo.
- Se gli sposi non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti anche in questa fase da un interprete.
- Gli effetti dell’accordo si producono dalla data di sottoscrizione dell'accordo.
Costi
Ai sensi dell’art. 12 c.6 della legge 162/2014 “Il diritto fisso da esigere da parte dei comuni all'atto della conclusione dell'accordo di separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, ricevuto dall'ufficiale di stato civile del comune non può essere stabilito in misura superiore all'imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio”
All'atto della redazione dell'accordo deve essere corrisposto il diritto fisso pari a
, richiedendo la generazione del codice IUV
tramite mail : servizidemografici@comune.cori.lt.it
o tramite PEC : statocivilecomunedicori@pec.it
o contattando ai recapiti : 0696617204 – 0696617219 - 0696617320
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Stato Civile
Ulteriori informazioni
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
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Ultimo aggiornamento pagina: 13/08/2024 17:39:04
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