Richiesta cambio nome e cognome
Cambio nome e cognome
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Servizio attivo
A chi è rivolto
A qualsiasi cittadino italiano chi intenda cambiare il proprio cognome e/o il proprio nome in presenza di una delle seguenti situazioni previste dalla legge:
- perché ridicolo o vergognoso;
- perché rivela l’origine naturale;
- aggiungere al proprio un altro
Descrizione
Il cambiamento del nome/cognome ha carattere eccezionale e, secondo la giurisprudenza, è ammissibile soltanto in presenza di particolari situazioni collegate ad interessi meritevoli di tutela. La domanda, al prefetto della provincia del luogo di residenza, può essere motivata anche da intenti soggettivi purché non contrastanti con il pubblico interesse. Il cittadino non ha un vero e proprio diritto soggettivo al cambiamento del nome/cognome, ma un interesse legittimo che deve essere sottoposto al vaglio della Pubblica Amministrazione.
È possibile cambiare nome o cognome in due modi:
- sostituendolo
- aggiungendo un altro nome o cognome
RIFERIMENTI NORMATIVI :
DPR 396/2000 (Regolamento di Stato Civile)
Art. 89 - Modificazioni del nome o del cognome
1. Salvo quanto disposto per le rettificazioni, chiunque vuole cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome ovvero vuole cambiare il cognome, anche perché ridicolo o vergognoso o perché rivela l’origine naturale o aggiungere al proprio un altro cognome, deve farne domanda al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l’ufficio dello stato civile dove si trova l’atto di nascita al quale la richiesta si riferisce. Nella domanda l’istante deve esporre le ragioni a fondamento della richiesta.
2. Nella domanda si deve indicare la modificazione che si vuole apportare al nome o al cognome oppure il nome o il cognome che si intende assumere.
3. In nessun caso può essere richiesta l’attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l’appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova l’atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza.
2. Nella domanda si deve indicare la modificazione che si vuole apportare al nome o al cognome oppure il nome o il cognome che si intende assumere.
3. In nessun caso può essere richiesta l’attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l’appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova l’atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza.
Art. 90 - Affissione
1. Il prefetto, assunte informazioni sulla domanda, se la ritiene meritevole di essere presa in considerazione, autorizza con suo decreto il richiedente a fare affiggere all’albo pretorio del comune di nascita e di attuale residenza del medesimo richiedente un avviso contenente il sunto della domanda. L’affissione deve avere la durata di giorni trenta consecutivi e deve risultare dalla relazione fatta dal responsabile in calce all’avviso.
1-bis. Il decreto di autorizzazione della pubblicazione può stabilire che il richiedente notifichi a determinate persone il sunto della domanda.
Art. 91 - Opposizione
1. Chiunque ne abbia interesse può fare opposizione alla domanda entro il termine di trenta giorni dalla data dell'ultima affissione
Art. 92 - Decreto di concessione del prefetto :
1. Trascorso il termine di cui all’articolo 91, il richiedente presenta al prefetto un esemplare dell’avviso con la relazione attestante l’eseguita affissione e la sua durata nonché la documentazione comprovante le avvenute notificazioni, ove prescritte.
2. Il prefetto, accertata la regolarità delle affissioni e delle notificazioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvede sulla domanda con decreto.
3. Il decreto di concessione di cui al comma 2, nei casi in cui vi è stata opposizione, deve essere notificato, a cura del richiedente, agli opponenti
Art. 28 Comma 2 lett f) - Trascrizione del Decreto:
Negli archivi di stato civile si trascrivono i decreti di cambiamento o aggiunta di nome e cognome e i provvedimenti che revocano o annullano i decreti medesimi;
Art. 94 - Annotazioni ed altre formalità :
1. I decreti che autorizzano il cambiamento o la modificazione del nome o del cognome devono essere annotati, su richiesta degli interessati, nell’atto di nascita del richiedente, nell’atto di matrimonio del medesimo e negli atti di nascita di coloro che ne hanno derivato il cognome. L’ufficiale dello stato civile del luogo di residenza, se la nascita o il matrimonio è avvenuto in altro comune, deve dare prontamente avviso del cambiamento o della modifica all’ufficiale dello stato civile del luogo della nascita o del matrimonio, che deve provvedere ad analoga annotazione.
2. Gli effetti dei decreti rimangono sospesi fino all’adempimento delle formalità indicate nel comma 1.
3. Per i membri di una stessa famiglia si può provvedere con unico decreto.
Art. 33 - Disposizioni sul cognome :
2. Il figlio maggiorenne che subisce il cambiamento o la modifica del proprio cognome a seguito della variazione di quello del genitore da cui il cognome deriva, nonche' il figlio nato fuori del matrimonio, riconosciuto, dopo il raggiungimento della maggiore eta', da uno dei genitori o contemporaneamente da entrambi, hanno facolta' di scegliere, entro un anno dal giorno in cui ne vengono a conoscenza, di mantenere il cognome portato precedentemente, se diverso, ovvero di aggiungere o di anteporre ad esso, a loro scelta, quello del genitore.
3. Le dichiarazioni di cui al comma 2 sono rese all'ufficiale dello stato civile del comune di nascita dal figlio personalmente o con comunicazione scritta. Esse vengono annotate nell'atto di nascita del figlio medesimo.
3. Le dichiarazioni di cui al comma 2 sono rese all'ufficiale dello stato civile del comune di nascita dal figlio personalmente o con comunicazione scritta. Esse vengono annotate nell'atto di nascita del figlio medesimo.
Come fare
Bisogna presentare un’istanza al Prefetto del luogo di residenza oppure del luogo dove è registrato l’atto di nascita.
Per i cittadini italiani residenti all’estero l’istanza deve essere presentata al Consolato o all’Ambasciata di residenza competente tramite posta certificata (PEC).
Cosa serve
La documentazione richiesta e i moduli da compilare sono disponibili sul sito della prefettura di riferimento.
Cosa si ottiene
Un nuovo nome e/o nuovo cognome.
Tempi e scadenze
Il prefetto, se ritiene validi i motivi del cambiamento, emette un primo Decreto che il richiedente deve depositare insieme all'avviso contenente il riepilogo della domanda presso i Comuni di nascita e residenza affinché provvedano all'affissione di quest'ultimo per 30 giorni consecutivi.
Trascorsi i 30 giorni, se non sono state presentate opposizioni, il prefetto emette Decreto definitivo: i Comuni di nascita e residenza devono quindi modificare il cognome del richiedente nei registri di nascita e rettificare i relativi atti di stato civile e di anagrafe.
Costi
Marca da bollo da € 16,00 per la richiesta di trascrizione del decreto ( Art. 28 Comma 2 lett f) del DPR 396/2000)
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Stato Civile
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
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Ultimo aggiornamento pagina: 24/07/2025 19:24:17
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