Modalità di Voto Referendum
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Servizio attivo
A chi è rivolto
- Cittadini Italiani, che hanno compiuto 18 anni, Residenti in Italia;
- Cittadini Italiani, che hanno compiuto 18 anni, residenti All'estero (AIRE), votano per corrispondenza. Il Ministero dell'Interno, nell'imminenza delle votazioni, invierà un certificato elettorale alla residenza estera. Esso contiene informazioni sul seggio elettorale e sulla data e l'ora del voto. In alternativa al voto per corrispondenza, possono scegliere di votare in Italia presso il proprio Comune di iscrizione nelle liste elettorali, comunicando per iscritto la propria scelta (OPZIONE). Tale diritto di optare deve essere esercitato entro il 10° giorno successivo all’indizione delle consultazioni con apposita istanza da inviare all'Ufficio consolare operante nella circoscrizione di residenza dell'elettore;
- Cittadini Italiani, che hanno compiuto 18 anni, che si trovano temporaneamente all'Estero per motivi di studio o di lavoro possono votare all’estero, presentando domanda, entro e NON OLTRE IL 32° giorno antecedente la consultazione, al Comune d’iscrizione nelle liste elettorali un’apposita domanda. E’ possibile la revoca entro lo stesso termine;
Descrizione
- Ordinario, se riguarda la legislazione ordinaria, ove è necessario il quorum (50%+1 degli aventi diritto voto)
- Costituzionale, se riguarda la costituzione, e non necessita di quorum
Il modo più usuale per richiedere un referendum è quello della raccolta di 500.000 firme di cittadini maggiorenni (accanto alle firme debbono essere indicati per esteso il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e il comune nelle cui liste elettorali questi è iscritto e validate da un Pubblico Ufficiale), oppure lo possono chiedere anche cinque consigli regionali.
Le richieste di referendum sono soggette un duplice controllo, il primo, di tipo meramente tecnico, da parte dell'Ufficio centrale per il referendum, organo istituito dalla Legge n. 352/1970. Al controllo svolto dall'Ufficio centrale fa quindi seguito il giudizio circa l'ammissibilità delle richieste, spettante alla Corte costituzionale così come disposto dalla L.cost n. 1 /1953, ruolo questo che va quindi ad aggiungersi a quelli già previsti all'art.134 Cost.
- abrogare norme di fonti secondarie, cioè collocate sotto la legge, o di leggi regionali, in quanto l' art. 75 fa riferimento solo alla legge dello Stato e agli atti equiparati;
- abrogare le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Si tratta di leggi d' indirizzo politico o la cui abrogazione sarebbe assai facile, ma estremamente demagogico, proporre (si pensi alle leggi che impongono tributi).
- abrogare norme di rango costituzionale, affiancandosi in questo modo all' unico procedimento di revisione costituzionale disciplinato dalla Costituzione (art. 138).
- Costituzione della Repubblica Italiana: articoli 48, 71, 75, 132 e 138
- Legge 25 maggio 1970 n.352 "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo"
- Legge 22 maggio 1978 n.199 "Modificazioni alla legge 352 del 1970 sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo"
- Decreto-legge 9 marzo 1995 n.67 "Modifiche urgenti alla legge 352 del 1970, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo"
- Legge 17 maggio 1995 n.173 "Indicazione sulle schede di votazione della denominazione di referendum popolari"
- Decreto del Ministero dell'Interno 9 maggio 1995 "Caratteristiche essenziali della parte esterna della scheda di votazione in caso di svolgimento di piu' referendum popolari previsti dall'art.75 della Costituzione"
Come fare
- Abrogativo, disciplinato dall' articolo 75 della Costituzione, volto ad abrogare in tutto o in parte una legge ordinaria o un atto avente forza di legge. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto (50% + 1);
- Consultivo, previsto dall' art. 132 della Costituzione, con il quale le popolazioni interessate esprimono il loro parere sulla fusione o creazione di Regioni;
- Costituzionale, approvativo o confermativo, inserito nel procedimento di formazione delle leggi costituzionali come previsto dall' art. 138 della Costituzione. Il secondo comma stabilisce infatti che le leggi costituzionali, qualora non siano approvate al secondo passaggio con una maggioranza dei due terzi dei componenti in ciascuna delle due Camere, "sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto di una Camera o 500mila elettori o cinque Consigli regionali". Per la validità del referendum non è richiesto un quorum minimo di votanti.
Cosa serve
Cosa si ottiene
Per la validità del referendum non è richiesto un quorum minimo di votanti.
Tempi e scadenze
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Elettorale - Elezioni - Referendum
Ulteriori informazioni
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
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Ultimo aggiornamento pagina: 20/01/2026 12:24:56
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