Voto per i cittadini UE
Comunicazione rivolta ai cittadini appartenenti a uno degli Stati membri dell’Unione Europea residenti in Italia
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Servizio attivo
A chi è rivolto
I cittadini appartenenti a uno degli Stati membri dell’Unione Europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria) e residenti in Italia
Descrizione
I cittadini appartenenti a uno degli Stati membri dell’Unione Europea e residenti in Italia possono:
- esercitare il diritto di voto per l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale ed essere eletti consiglieri e nominati componenti della Giunta, in qualità di assessori, con esclusione della carica di Sindaco e Vicesindaco;
- esercitare il diritto di voto in Italia in occasione delle Elezioni del Parlamento Europeo, esclusivamente per i rappresentanti italiani. Chi voterà per il Parlamento Europeo in Italia non potrà votare per il Parlamento Europeo nel Paese di origine: il doppio voto è vietato.
A partire dal 15/04/2024, tramite il portale ANPR, accedendo con SPID o CIE, è possibile presentare domanda per l'iscrizione nelle liste aggiunte per esercitare il diritto di voto per l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale.
Come fare
Presentando al Sindaco domanda d’iscrizione nelle liste elettorali aggiunte, sia per il Parlamento Europeo che per l’elezione del Sindaco, compilando il MODULO DI DOMANDA allegando un documento di riconoscimento.
Le domande possono essere presentate in qualsiasi periodo dell’anno.
A partire dal 15/04/2024, tramite il portale ANPR, accedendo con SPID o CIE, è possibile presentare domanda per l'iscrizione nelle liste aggiunte per esercitare il diritto di voto per l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale.
Tuttavia, nell’anno di votazione inerente all’elezione
- del PARLAMENTO EUROPEO, l’istanza va presentata entro e non oltre il 90° giorno antecedente la data della consultazione (art. 2 c. 1 del DECRETO-LEGGE 24 giugno 1994, n. 408);
- AMMINISTRATIVE (Sindaco e Consiglio Comunale), l’istanza va presentata entro e non oltre il 40° giorno antecedente la data della consultazione;
Cosa serve
La maggiore età e il possesso della capacità elettorale con riferimento sia al Paese di origine che in Italia.
Per cosa si può votare: le consultazioni a cui il cittadino Comunitario, non Italiano, può esercitare il diritto di voto sono:
Per cosa si può votare: le consultazioni a cui il cittadino Comunitario, non Italiano, può esercitare il diritto di voto sono:
- per il Parlamento Europeo; l’elettore può votare presso la sezione elettorale di appartenenza per i rappresentanti italiani al Parlamento Europeo, previa iscrizione nella lista elettorale aggiunta, o per i rappresentanti del Paese di appartenenza, in questa seconda ipotesi l’elettore per votare deve recarsi presso il competente Consolato/Ambasciata o nello Stato di origine (chi vota per i rappresentanti italiani al Parlamento Europeo non può votare per i rappresentanti dello Stato di origine);
- per l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale; l’elettore può esercitare il proprio diritto di voto sia per il Sindaco che il Consiglio Comunale recandosi semplicemente al proprio seggio, previa iscrizione nella lista elettorale aggiunta presentando domanda direttamente all'Ufficio Elettorale del Comune di Residenza o tramite il portale ANPR;
Cosa si ottiene
Il Comune di CORI, completata la necessaria istruttoria per verificare l’assenza di cause ostative all’esercizio del diritto di voto, cioè dopo avere acquisito le necessarie certificazioni presso il Casellario Giudiziale e presso l’autorità di Pubblica Sicurezza, provvederà a:
I cittadini dell’unione inclusi nelle apposite liste aggiunte vi restano iscritti fino a quando non chiedano di essere cancellati o fino a che non siano cancellati d’ufficio.
- iscrivere i cittadini dell’Unione Europea nelle apposite liste aggiunte che saranno sottoposte al controllo ed all’approvazione della competente Commissione Elettorale Circondariale;
- comunicare agli interessati l’eventuale mancata iscrizione; Contro la mancata iscrizione è ammesso ricorso da presentare alla Commissione Elettorale Circondariale;
I cittadini dell’unione inclusi nelle apposite liste aggiunte vi restano iscritti fino a quando non chiedano di essere cancellati o fino a che non siano cancellati d’ufficio.
Tempi e scadenze
In base a quanto previsto da :
- Decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197 (esercizio del diritto di voto e di eleggibilita' alle elezioni comunali per i cittadini)
- Decreto legge 24 giugno 1994, n. 408 (Disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo)
- Legge comunitaria 1999
Costi
Gratuito
Accedi al servizio
A partire dal 15/04/2024, tramite il portale ANPR, accedendo con SPID o CIE, è possibile presentare domanda per l'iscrizione nelle liste aggiunte per esercitare il diritto di voto per l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale
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Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
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Dèrniere modification: 16/04/2024 08:45:40