Richiesta cittadinanza italiana per discendenza (iure sanguinis)
I cittadini stranieri, aventi genitori o nonni italiani, possono fare la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana se sussistono i requisiti
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Servizio attivo
A chi è rivolto
- l'iscrizione anagrafica quale persona senza fissa dimora o l'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea, in quanto requisito indispensabile per l'iscrizione anagrafica è la dimora abituale e non il domicilio;
- avvalersi di un legale rappresentante del richiedente o di qualcuno in sua vece, in quanto dovrà essere verificata la dimora abituale dell'interessato;
Descrizione
- ai sensi dell'art. 3-bis comma 1 lettera c) Legge n. 91/1992, il richiedente abbia un ascendente di primo (GENITORI) o di secondo grado (NONNI) possiede, o possedeva al momento della morte, ESCLUSIVAMENTE la cittadinanza italiana, riferimento alla nascita del richiedente;
- ai sensi dell'art. 3-bis comma 1 lettera d) Legge n. 91/1992, il richiedente abbia un genitore (o adottante) italiano ha avuto la residenza in Italia per almeno due anni continuativi, dopo aver acquisito la cittadinanza italiana e prima della nascita (o adozione) del figlio;
Solo nel 1983 la Corte Costituzionale ha dichiarato in costituzionale tale articolo, stabilendo che la cittadinanza italiana potesse essere trasmessa anche dalla madre, con decorrenza dal 01/01/1948.
Qualora non risulti la legalizzazione della competente Autorità consolare, tutta la documentazione dovrà essere presentata corredata della Apostille dell'Aja (Convenzione del 5 ottobre 1961).
Dal 15 aprile 2019 l'Argentina ha implementato il sistema di Gestione Documentale Elettronica quale unico mezzo per l'apposizione di apostille e delle legalizzazioni di validità internazionale, ed è stato creato un registro elettronico centralizzato di tutte le apostille e le legalizzazioni rilasciate dalle loro autorità, consultabile su un sito web governativo. Tale procedura è stata dichiara dall'Agid(Agenzia per l'Italia Digitale), coerente con le disposizioni vigenti in materia nel nostro ordinamento (Circolare del Ministero dell’Interno n.77 del 7/07/2022).
La Corte di Cassazione Sezioni Unite n. 354/2022, con la sentenza pubblicata il 24/08/2022, hanno escluso che la Grande Naturalizzazione brasiliana del 1889 possa avere comportato la perdita della cittadinanza italiana: pertanto, i cittadini di origine italiana che avessero, all’epoca, acquistato la cittadinanza brasiliana, per automatismo disposto dal decreto del governo brasiliano, hanno mantenuto la cittadinanza italiana e possono, dunque, averla trasmessa ai propri discendenti.
Come fare
1 - istanza di iscrizione anagrafica;
2 - passaporto o documento equipollente in corso divalidità;
3 - un valido titolo di soggiorno tra quelli seguenti:
- permesso di soggiorno;
- richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato o ricongiungimento familiare;
- per coloro che sono entrati in Italia da meno di 45 giorni e che provengono da un paese che non applica l'accordo di Shengen, il timbro Shengen sul documento di viaggio apposto dall'autorità di frontiera;
- per coloro che sono entrati in Italia da meno di 45 giorni e che provengono da paesi che applicano l'accordo di Shengen, copia della dichiarazione di presenza resa dal Questore entro 8 giorni dall'ingresso, ovvero della dichiarazione resa, ai sensi dell'art.109 del r.d. n.773/1931, ai gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive;
5 - documenti originali, in regola con le norme sulla traduzione e la legalizzazione, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia;
Le prove fornite dovranno essere oggetto di verifica, esperendo le opportune indagini d'ufficio, al fine di appurare che l'ascendente individuato quale dante causa non sia in possesso di ulteriori cittadinanze.
Gli Ufficiali di stato civile potranno richiedere certificati :
- negatori di cittadinanza
- attestazioni di non rinuncia
- di non iscrizione alle liste elettorali
- ogni altro atto o documento utile, se in lingua straniera debitamente tradotto e legalizzato
Secondo un parere del 2016 dell'Ufficio III della Direzione Generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche Migratorie del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, competente per le questioni attinenti alla cittadinanza, la validità dei documenti e certificati stranieri è da considerarsi analoga a quella prevista per i documenti italiani, prevista dall'art. 41 del d.P.R. 445/2000, in cui è affermato che : "I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore.".
Pertanto è indispensabile chiarire che i certificati e gli atti di morte hanno validità illimitata;
Si tenga comunque presente che, non avendo la normativa italiana previsto un elenco esaustivo dei documenti che abbiano validità illimitata, la definizione di documento "non soggetto a modificazioni" può essere oggetto di valutazione da parte del pubblico funzionario che riceve la documentazione, e in ogni caso, in presenza di dubbi rispetto ai dati contenuti nella documentazione presentata, può essere richiesto alle autorità straniere la verifica della validità di tali dati (e in questo caso il procedimento per il quale è stata richiesta la documentazione viene sospeso fino alla risposta dell'autorità straniera).
Cosa serve
3 - Pagamento del Contributo Amministrativo da effettuare con PagoPa di € 600,00;
4 - Atto di nascita o Estratto di nascita, del genitore e/o del nonno italiano emigrato all’estero rilasciato dal comune italiano ove egli nacque;
5 - Atto di nascita, munito di traduzione ufficiale italiana, del richiedente;
6 - Atto di matrimonio del genitore e/o del nonno italiano emigrato all’estero, munito di traduzione ufficiale italiana se formato all’estero;
7 - Certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato Estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante che il genitore e/o il nonno italiano a suo tempo emigrato dall’Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell’ascendente dell’interessato;
Inoltre, se il richiedente fosse a conoscenza di un'eventuale naturalizzazione di un altro membro della "catena", o se uno di questi si fosse trasferito in un altro Stato, anche per lui certificato di non naturalizzazione (sempre con tutti i possibili cognomi/nomi/alias in cui egli è indicato sugli atti di stato civile), o di naturalizzazione con data chiara, a seconda del caso.
Eventuali sentenze devono poi essere prodotte a corredo dell'istanza, in regola con le formalità di traduzione e legalizzazione.
Spetta al richiedente dimostrare che uno dei genitori o dei nonni sia stato esclusivamente cittadino italiano al momento della nascita dell’interessato (o, come detto, al momento della morte dell'ascendente, se essa è avvenuta prima della nascita dell'interessato).
In caso ci siano nomi, cognomi, date di nascita, età errati, altri errori, incongruenze e più in generale mancanza di corrispondenze sugli atti di stato civile, queste discordanze vanno rettificate dall’Autorità Straniera.
Le discordanze riscontrate, negli atti di Stato Civile stranieri, verranno comunicate agli interessati secondo quanto previsto dalla L. n.241/1990, in base dall’art. 10bis, che dovranno far rettificare l'atto dall’Autorità Straniera.
Se entro dieci giorni dalla notificazione le correzioni richieste non verranno effettuate, si procederà, ai sensi dell’art. 7 del d.P.R. 396/2000, al rifiuto della domanda.
Cosa si ottiene
Se vorrà mantenere il cognome del marito, l’interessata/o dovrà chiedere il cambiamento del cognome in Prefettura ai sensi degli artt. 84 eseguenti del D.P.R. 396/2000, motivandolo con la necessità di allineare le sue generalità.
TENUTO CONTO che l'ufficiale di stato civile non possiede attività discrezionale in merito ad accogliere istanze in assenza di documentazione idonea o carente o contraria all'ordine pubblico, attività invece che è rimessa al giudice del competente Tribunale italiano, in osservanza degli artt. 95 e 100 del D.P.R. 396/2000, il quale, ponderando gli interessi in gioco, può ordinare all'ufficiale di stato civile di procedere ugualmente anche in assenza di documentazione prevista per legge. Se l'ufficiale di stato civile svolgesse attività discrezionale si verrebbe a pregiudicare la certezza dell'atto di stato civile che svolge funzione pubblicitaria e probatoria ai sensi degli articoli 450 e 451 del codice civile. In capo all'ufficiale di stato civile vi è l'obbligo a non provvedere o rigettare, in presenza di atti o fatti che non permettono la conclusione positiva del procedimento, debitamente comunicato all'interessato ai sensi dell'art. 10bis della legge 241 del 1990, in quanto l'atto sarebbe illegittimo, senza possibilità di accertamento amministrativo sulla eventuale contrarietà all'ordine pubblico. Tale imposibilità a procede per un atto, se inidoneo e/o carente e/o contrario all'ordine pubblico, si colloca all'interno dell'esercizio di una funzione amministrativa vincolata dal momento che il parametro alla luce del quale verificare la coerenza o la non conformità a tale canone deriva da un complesso tessuto costituzionale, convenzionale e legislativo e più specificamente, per gli ufficiali di stato civile, dalle prescrizioni, per essi cogenti, contenute nelle circolari del Ministero degli Interni al riguardo;
Tempi e scadenze
- I tempi per l'iscrizione anagrafica è di 45 giorni;
- I tempi per il procedimento di riconoscimento presso l'ufficio di stato civile del Comune è di 180 giorni, al netto dei tempi di risposta dei Consolati Italiani all'estero ( il termine si interrompe quando il provvedimento è in capo ad altro soggetto, ente od ufficio. Qualora l'ente interpellato non dovesse dare risposta nel termine previsto, e neppure dopo sollecito, l'ufficio procedente sarà costretto a prendere un provvedimento di RIGETTO DELL'ISTANZA o di preavviso di rigetto della stessa );
- I tempi per il rilascio, conseguente all'emanazione del Provvedimento Sindacale di riconosimento della Cittadinanza Italiana, dei Certificati di Stato Civile, relativa alla trascrizione degli atti provenienti dall'estero, e per la variazione della cittadinanza nell’archivio anagrafico, da cui dipende il successivo rilascio della carta di identità italiana è di 180 giorni. Il Ministero dell'Interno ha comunicato che a partire dal 5 dicembre 2018, è stata stabilita, nell’ambito dei procedimenti di riconoscimento jure sanguinis della cittadinanza italiana, anche ai sensi della legge 8 marzo 2006 n.124, la previsione di un termine di sei mesi per il rilascio degli estratti e dei certificati di stato civile da parte degli ufficiali di stato civile in Italia e all'estero" (Circolare Ministero dell'Interno n. 666 del 25/01/2019).
- Durante il procedimento di riconoscimento verranno effettuati regolari controlli, previsti dall'art. 52 della legge n. 223 del 1989, ribaditi nella Circolare DAIT n.77 del 24 settembre 2024, per il riscontro dell’effettiva permanenza dell'interessato nel territorio e ove questi dovessero avere esito negativo, seguirà preavviso di rigetto dell'Istanza;
- Se il procedimento di riconoscimento, al 90° giorno dall'iscrizione anagrafica, non sia ancora concluso verrà richiesto, ai sensi art.11, c.1, lett. c del d.P.R. n.394/1999, da questo ufficio, il permesso di soggiorno o la ricevuta della richiesta dello stesso e ove questa richiesta venga disattesa, seguirà preavviso di rigetto dell'Istanza;
- Per i Figli Minori, con apposita COMUNICAZIONE, l'interessato dovrà rendere edotto l'Ufficiale di Stato Civile
Costi
- Contributo Amministrativo da effettuare con PagoPa di € 600,00
- Imposta di bollo da € 16,00 per istanza di cittadinanza Iure Sanguinis;
- Imposta di Bollo da € 16,00 per la richiesta di trascrizione dell'atto di nascita;
- opzionale Imposta di Bollo da € 16,00 per la richiesta di trascrizione dell'atto di matrimonio;
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Stato Civile
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
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Dèrniere modification: 14/07/2025 20:23:06