A chi è rivolto

Ai cittadini maggiorenni, italiani e non, che

- hanno lo stato libero, ovvero non essere legati da un precedente matrimonio civile oppure da un precedente matrimonio religioso trascritto nei registri dello stato civile (art. 86 C.C.). Oltre allo stato libero, è necessario che le persone che decidono di sposarsi non siano legate da vincoli di parentela, di affinità, adozione e di affiliazione nei gradi stabiliti dal Codice Civile (art. 87 C.C.);

- che hanno già compiuto 16 anni. In questo caso, è necessaria l'autorizzazione del Tribunale dei minorenni (art. 84 C.C.);

- Non puo' contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. Sono esclusi dal divieto i casi in cui lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio e' stata pronunciata la separazione giudiziale/consensuale o che il il matrimonio non e' stato consumato (Art. 3, c. 2, lettere b) ed f), della legge 1 dicembre 1970, n. 898) , e nei casi in cui il matrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza, anche soltanto a generare, di uno dei coniugi (Art. 89 C.C.)

Descrizione

La celebrazione del matrimonio dev'essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile (art. 93 C.C.);
La pubblicazione deve essere richiesta all'ufficiale dello stato civile del comune dove uno degli sposi ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza degli sposi. (art. 94 C.C.) ;
La richiesta della pubblicazione deve farsi da ambedue gli sposi o da persona che ne ha da essi ricevuto speciale incarico (art. 96 C.C.) ;
Nel caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi, l'ufficiale dello stato civile del luogo può procedere alla celebrazione del matrimonio senza pubblicazione e senza l'assenso al matrimonio, se questo è richiesto, purché gli sposi prima giurino che non esistono tra loro impedimenti non suscettibili di dispensa (art. 101 C.C.) ;

La pubblicazione di matrimonio è la fase del procedimento con il quale l'Ufficiale dello Stato Civile accerta che non esistono impedimenti alla celebrazione del matrimonio, sia civile che religioso, rendendo pubblica l'intenzione degli sposi.
L’atto di pubblicazione matrimoniale deve restare affisso all'albo pretorio del Comune per 8 giorni consecutivi. A partire dal quarto giorno successivo all'esposizione il Comune rilascia il certificato di avvenuta pubblicazione, che ha una validità di 180 giorni, termine entro il quale deve essere celebrato il matrimonio ( art. 99 del C.C.), in caso contrario la pubblicazione si considera scaduta, come non avvenuta.

Come fare

La coppia che intende sposarsi deve richiedere le "Pubblicazioni di Matrimonio", compilando l'apposito modulo.
In una fase successiva, previo appuntamento, si presenteranno i due nubendi per la sottoscrizione del verbale di pubblicazione. Nel caso in cui uno o entrambi i nubendi siano impossibilitati a presentarsi personalmente potranno essere rappresentati da persona di loro fiducia come da procura speciale qui allegata

Dove fare richiesta:
- Se la coppia risiede in due comuni diversi, occorre rivolgersi al comune in cui risiede almeno uno dei due futuri sposi.

Sarà direttamente l'ufficio a richiedere i documenti necessari per entrambi (anche per il non residente).

Cosa serve

  • un documento di identità valido;
  • marca da bollo da Euro 16,00 (se uno dei nubendi fosse residente in altro Comune sono necessarie 2 Marche da Bollo);
  • per coloro che non hanno compiuto i 18 anni, autorizzazione a contrarre matrimonio del competente Tribunale per i minorenni. Il matrimonio non è consentito ai minori di 16 anni;
  • per la donna divorziata o con un precedente matrimonio annullato: se non sono passati detti 300 giorni dal divorzio, o dalla separazione, il matrimonio, a norma dell’art. 89 del Codice Civile, è possibile solamente se la sentenza di divorzio è stata pronunciata ai sensi dell’art. 3, n. 2, lettere B) e F) della Legge 1.12.1970, n. 898 s.m.i. oppure nei casi in cui il matrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza, anche soltanto a generare, di uno dei coniugi o se è stata ottenuta autorizzazione da parte del Tribunale Civile.
  • per la donna vedova: a norma dell’art. 89 del Codice Civile se non sono trascorsi 300 giorni dalla data del decesso del marito dovrà produrre il decreto di autorizzazione del Tribunale Civile.
  • Per i Cittadini Stranieri facenti parte degli Stati : Austria, Germania, Grecia, Lussemburgo, Moldova, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svizzera, Turchia , occerre produrre il CERTIFICATO DI CAPACITA' MATRIMONIALE (Convenzione Monaco 1980) esente da Legalizzazione o Apostille.
  • per gli stranieri comunitari e extracomunitari, occorre la dichiarazione di NULLA OSTA AL MATRIMONIO, prevista dall'art. 116 del Codice Civile, rilasciata in Italia dall'autorità diplomatica (consolato o ambasciata) del proprio paese presente in Italia, tradotto e legalizzato; Tale nulla-osta deve essere legalizzato presso la Prefettura competente, sempre che non si tratti di paese esente da legalizzazione ( Austria, Belgio, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Liechtestein, Lussemburgo, Macedonia, Norvegia, Olanda, Portogallo, Repubblica di San Marino, Slovacchia, Slovenia, Svizzera, Spagna, Turchia, Ungheria). In mancanza di nulla- osta occorre una sentenza del Tribunale Italiano.
  • Chi non conosce la lingua italiana deve essere accompagnato da un interprete con formale richiesta.
  • per contrarre il matrimonio con rito religioso: richiesta di pubblicazione del Parroco o del Ministro di culto.
N.B. Con Circolare n. 1 del 12/01/2022, il Ministero dell'Interno, sentito il parere dell'Avvocatura Generale dello stato, in riferimento al RIFUGIATO POLITICO, che non può produrre il Nulla Osta al matrimonio ai sensi dell'art. 116 del Codice Civile, può produrre certificato o altro documento idoneo a dimostrare la libertà di stato nonchè dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000.

Cosa si ottiene

Ricevuta la richiesta l'Ufficiale dello Stato Civile redige il processo verbale in cui indica tra l'altro la durata della pubblicazione. Provvede poi all'affissione all'Albo Pretorio on line. L'Ufficiale dello Stato Civile richiederà analoga procedura al comune di residenza dello/a sposo/a se diverso da CORI.

Le pubblicazioni devono rimanere pubblicate, nei siti internet dei Comuni di residenza di entrambi gli sposi, per 8 giorni consecutivi.

Trascorsi 3 giorni dalla fine delle pubblicazioni, senza che siano state presentate opposizioni, si potrà procedere alla celebrazione del matrimonio ( dunque dal 12° giorno dall'affissione può essere celebrato il matrimonio civile oppure può essere ritirato il certificato di eseguite pubblicazioni da consegnare al Parroco o al Ministro di culto, in caso di matrimonio religioso ).

Nel caso di matrimonio civile da celebrarsi in comune diverso da quello di residenza degli sposi, gli stessi provvederanno a richiedere l'apposita delega.

Nel caso di matrimonio religioso gli interessati provvederanno, trascorsi i termini di legge, al ritiro del certificato di eseguite pubblicazioni/nullaosta alla celebrazione, da consegnare al Parroco o al Ministro di culto.

Tempi e scadenze

12 giorni di attesa dalla data di richiesta. Il matrimonio deve essere celebrato entro i 180 giorni successivi all'avvenuta pubblicazione. Nel caso in cui il matrimonio non sia celebrato entro tale termine, queste decadono ed occorrerà ripeterle.

Costi

E' previsto il pagamento di una marca da bollo da 16,00 euro (se uno dei nubendi fosse residente in altro Comune sono necessarie 2 Marche da Bollo).

Occorre:
  • acquistare la marca da bollo;
  • compilare i campi della richiesta per attestare l'annullamento della marca da bollo specificando il codice numerico di quattordici cifre e la data di emissione.

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Ulteriori informazioni

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

1.RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE MATRIMONIO.pdf [.pdf 204,66 Kb - 13/06/2023 - 04/04/2025]

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Dèrniere modification: 04/04/2025 16:36:18

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