Rimpatrio/espatrio salma

Per il trasporto di salma/ceneri/resti mortali dall'Italia al paese di appartenenza/origine del defunto per la sepoltura, è necessario l'autorizzazione

  • Servizio attivo

A chi è rivolto

Ai famigliari o alle ditte di onoranze funebri che devono fare espatriare un deceduto

Descrizione

Per il trasporto della salma (o delle ceneri o di resti mortali mineralizzati) verso il Paese di origine del defunto, occorre distinguere in base al Paese di destinazione.

In particolare per quanto riguarda Germania, Austria, Belgio, Francia, Svizzera, Portogallo, Romania, Repubblica Ceca, Slovacchia, Turchia, Egitto, Repubblica Democratica del Congo, Cile, Messico dovranno essere seguite le procedure ivi previste che prevedono, in particolare, che il PASSAPORTO MORTUARIO sia redatto secondo il modello approvato con la stessa Convenzione di Berlino del 10/02/1937 o anche in merito alla Convenzione del 28.4.1938 con Città del Vaticano.

Per gli altri Paesi, NON ADERENTI alla Convenzione di Berlino del 10/02/1937, è necessario richiedere l'autorizzazione per l'ESTRADIZIONE DELLA SALMA/CENERI, previo Nulla-osta per l'introduzione, rilasciato dell'Autorità Consolare in Italia dello Stato Estero verso il quale la salma è diretta, munito di legalizzazione da eseguirsi presso la Prefettura, se prevista, all'Ufficio di Stato Civile del Comune del decesso o del Comune ove il cadavere è stato rinvenuto, o nel quale si trovavano i resti mortali o le ceneri, presentando la relativa domanda;

Riferimenti normativi

  • R.D. 27/7/1934 n. 1265: Testo Unico Leggi sanitarie;
  • R.D.1/7/1937 n.1379: Convenzione di Berlino del 10/02/1937 (Austria, Belgio, Cile, Danimarca, Francia, Germania, Italia, Portogallo, Romania, Repubblica Ceca, Slovacchia, Turchia, Egitto, Repubblica Democratica del Congo, Messico , Svizzera);
  • R.D. 16/6/1938 n.1055 Convenzione del 28.4.1938 con Città del Vaticano;
  • DPR n. 285/1990 – Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria (artt. 30 e 32 del DPR 285/90 e, in caso di morte dovuta a malattie infettivo-diffusive, anche artt. 18 e 25 dello stesso DPR);
  • Art. 27 del DPR n. 285/1990 - PASSAPORTO MORTUARIO gli per Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937 o per lo Stato della Città del Vaticano è regolato dalle norme della convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia;
  • Art. 29 del del DPR n. 285/1990 - ESTRADIZIONE dal Paese di salme dirette verso Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino;
  • Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 testo unico in materia di ordinamento degli enti locali;
  • DPR 3.11.2000 n. 396 – Nuovo Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’Ordinamento di Stato Civile (Artt. 73 e segg);
  • Leggi e regolamenti regionali;
  • Regolamenti Comunali di Polizia Mortuaria;
  • Ordinanze sindacali adottate ai sensi degli artt. 22 ed 82, comma 4 DPR n. 285/1990;
  • Ordinanze sindacali contingibili ed urgenti ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000.

Come fare

Per il PASSAPORTO MORTUARIO di una salma diretta verso Stati ADERENTI alla convenzione internazionale di Berlino (Art. 27 del DPR 285/1990) sono necessari i seguenti documenti:
  • Domanda in bollo al Comune, sottoscritta da familiare o incaricato dell'Agenzia Funebre, contenente le informazioni necessarie (generalità, luogo e data di morte del defunto, modalità data e ora del trasporto, itinerario del trasporto fino al punto di frontiera ecc.) da compilarsi direttamente presso l'Ufficio di Stato Civile.
  • Certificato dell'Azienda sanitaria locale attestante che sono state osservate le disposizioni sulla cassa, di cui agli art. 30 e 32 del d.P.R. 285/1990, e in caso di morte dovuta a malattie infettivo-diffusive, anche quanto previsto dagli art. 18 e 25 dello stesso dpr (disposizioni sul trasporto e trattamento).
  • Se morte violenta nulla-osta dell'Autorità Giudiziaria al seppellimento ed al trasporto all'estero della salma.
  • per le ceneri o resti mortali : Verbale di cremazione
  • eventuali documenti prescritti dal Ministero della Salute per particolari situazioni.
  • Deve essere stata richiesta e conseguita l'autorizzazione al seppellimento ed il decreto per il trasporto fuori comune, l'estratto per riassunto dell'atto di morte è acquisito d'ufficio.

Per l'ESTRADIZIONE di una salma diretta verso Stati NON aderenti alla convenzione internazionale di Berlino (Art. 29 del DPR 285/1990) sono necessari i seguenti documenti:
  • Domanda in bollo al Comune, sottoscritta da familiare o incaricato dell'Agenzia Funebre, contenente le informazioni necessarie (generalità, luogo e data di morte del defunto, modalità data e ora del trasporto, itinerario del trasporto fino al punto di frontiera ecc.) da compilarsi direttamente presso l'Ufficio di Stato Civile.
  • Nulla-osta per l'introduzione, rilasciato dell'Autorità Consolare in Italia dello Stato Estero verso il quale la salma è diretta, munito di legalizzazione da eseguirsi presso la Prefettura, se prevista.
  • Certificato dell'Azienda sanitaria locale attestante che sono state osservate le disposizioni sulla cassa, di cui agli art. 30 e 32 del d.P.R. 285/1990, e in caso di morte dovuta a malattie infettivo-diffusive, anche quanto previsto dagli art. 18 e 25 dello stesso dpr (disposizioni sul trasporto e trattamento).
  • Se morte violenta nulla-osta dell'Autorità Giudiziaria al seppellimento ed al trasporto all'estero della salma.
  • per le ceneri o resti mortali : Verbale di cremazione
  • eventuali documenti prescritti dal Ministero della Salute per particolari situazioni.
  • Deve essere stata richiesta e conseguita l'autorizzazione al seppellimento ed il decreto per il trasporto fuori comune, l'estratto per riassunto dell'atto di morte è acquisito d'ufficio.

Cosa serve

2 Marca da Bollo da € 16,00

Cosa si ottiene

L'autorizzazione è comunicata al Prefetto della Provincia del luogo italiano di frontiera (marino, aereo o terrestre).
Il Passaporto mortuario è rilasciato in lingua italiana con oneri di legalizzazione e traduzione nella lingua ufficiale del paese di destinazione a carico degli interessati

Tempi e scadenze

La durata del procedimento dipende dalla quantità e tipologia di verifica da parte dell'ufficio, e in ogni caso, per i funerali, sarà tenuto conto della data fissata per il rito funebre, anche se si rammenta che questo non potrà essere celebrato fino a quando non saranno state rilasciate tutte le necessarie autorizzazioni. L'autorizzazione al trasporto di cadavere non potrà essere rilasciata prima che siano trascorse 24 ore dal decesso

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Stato Civile

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Trasporto Salma all Estero e Passaporto Mortuario.pdf [.pdf 43,64 Kb - 21/07/2023 - 15/08/2024]

Contatti

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Last edit: 15/08/2024 17:08:17

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