Richiesta cittadinanza italiana per figli conviventi con genitore divenuto italiano
I figli minori di chi acquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana se sussistono le condizioni
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Servizio attivo
A chi è rivolto
A tutti i MINORI stranieri, figli di cittadini stranieri che acquistano la cittadinanza se convivono con esso, alla data di acquisto della cittadinanza da parte del genitore, e se i minori risiedono legalmente in Italia da almeno due anni continuativi o, se di età inferiore ai due anni, dalla nascita, acquistano la cittadinanza italiana.
N.B.:
L'art. 3-bis comma 1 lettera d) della Legge n. 91/1992, introdotto dal Decreto-Legge n. 36/2025 convertito con modificazioni dalla Legge n. 74/2025, stabilisce che per il MINORE straniero nato all'ESTERO è necessario verificare se il genitore o adottante :
- è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi prima della data di nascita o di adozione del figlio;
- è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana;
Per maggior chiarezza per l'applicazione dell'ART. 14 L. 91/1992 vedi :
- Schema esplicativo per acquisto della Cittadinanza Italiana da parte del Minore convivente
- Esempi per acquisto della Cittadinanza Italiana da parte del Minore convivente
- Analisi della nuova applicazione per l'acquisto della Cittadinza ai sensi dell'art 14
Per i MINORI, discendenti da Cittadino che ha ACQUISTATO la cittadinanza Italiana, nati DOPO l’acquisto da parte del genitore vedi : schema Cittadinanza per Minore nato dopo l'acquisto da parte del gentitore
Descrizione
L'art. 14 della legge 91/1992 prevede che "il figlio minore straniero di chi acquista la cittadinanza italiana se convive con il genitore e se, alla data di acquisto della cittadinanza da parte del genitore, il minore risiede legalmente in Italia da almeno due anni continuativi o, se di età inferiore ai due anni, dalla nascita, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarci, se in possesso di altra cittadinanza. ".
Presupposti fondamentali per il verificarsi dell'automatismo di legge in oggetto sono pertanto:
- Il rapporto di filiazione che deve essere comprovato necessariamente con la produzione dell'atto di nascita originale del minore dal quale si evincano paternità e maternità dello stesso, debitamente tradotto e legalizzato, ove necessario, in caso di atto formato all'estero;
- la minore età del figlio alla data in cui il genitore straniero acquista o riacquista la cittadinanza italiana;
- la convivenza con il genitore, che, ai sensi dell'art.12 del D.P.R. 572/1993, deve sussistere alla data in cui il genitore acquista o riacquista la cittadinanza italiana e che "deve essere stabile ed effettiva ed opportunamente attestata con idonea documentazione";
- la residenza legale in Italia del MINORE da almeno 2 anni continuativi o, se di età inferiore ai due anni, dalla nascita;
Ulteriori presupposti per il verificarsi dell'automatismo di legge in oggetto, ai sensi dell'art. 3-bis comma 1 lettera d) della Legge n. 91/1992, introdotto dal Decreto-Legge n. 36/2025 convertito con modificazioni dalla Legge n. 74/2025, in caso di MINORE straniero NATO all'ESTERO sono :
- Il genitore deve essere stato residente in Italia per almeno due anni continuativi prima della nascita o di adozione del figlio;
- Il genitore deve essere stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana;
Nel caso in cui uno dei presupposti sopra enuncuati sia negativo, l’ufficiale di stato civile, in applicazione della legge sul procedimento amministrativo, trasmetterà al genitore un preavviso di rigetto ai sensi dell’articolo 10-bis della Legge 241/1990, che consentirà al genitore di produrre eventuale documentazione utile. Qualora non vengano presentate osservazioni nei termini assegnati o comunque qualora queste non siano ritenute sufficienti, verrà emesso opportuno rigetto. Contro quest’ultimo l’interessato potrà fare ricorso dinnanzi il Tribunale ordinario.
Conclusa l'istruttoria positivamente in ordine alla documentazione occorrente e alla verifica della dimora abituale del minore, l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza del minore predisporrà apposita attestazione sindacale ex art. 16, comma 8, D.P.R. 572/1993 rimessa alla firma del Sindaco, la quale verrà trascritta nei registri di stato civile di cittadinanza e annotata sull'atto di nascita;
Per maggior chiarezza per l'applicazione dell'ART. 14 L. 91/1992 vedi :
- Schema esplicativo per acquisto della Cittadinanza Italiana da parte del Minore convivente
- Esempi per acquisto della Cittadinanza Italiana da parte del Minore convivente
- Analisi della nuova applicazione per l'acquisto della Cittadinza ai sensi dell'art 14
Per i MINORI, discendenti da Cittadino che ha ACQUISTATO la cittadinanza Italiana, nati DOPO l’acquisto da parte del genitore vedi : schema Cittadinanza per Minore nato dopo l'acquisto da parte del gentitore
RIFERIMENTI NORMATIVI
Art. 14 e art 3BIS lettera D Legge n 92/1992;
Circolare 36356 del 24-07-2025 - Istruzioni art 14 e 3bis lett DCome fare
La procedura in oggetto viene avviata d'ufficio dall'Ufficiale di Stato Civile del comune di residenza delle parti in occasione dell'acquisto della cittadinanza da parte del genitore che trasmetterà la stessa al proprio figlio straniero.
Tuttavia, il genitore che trasmette la cittadinanza italiana deve rendere edotto l'U.S.C., con apposita comunicazione, competente circa il rapporto di filiazione che lo congiunge al figlio minore, producendo l'atto di nascita del proprio figlio dal quale poter evincere il rapporto di paternità e maternità.
Tuttavia, il genitore che trasmette la cittadinanza italiana deve rendere edotto l'U.S.C., con apposita comunicazione, competente circa il rapporto di filiazione che lo congiunge al figlio minore, producendo l'atto di nascita del proprio figlio dal quale poter evincere il rapporto di paternità e maternità.
Per i MINORI, discendenti da Cittadino che ha ACQUISTATO la cittadinanza Italiana, nati DOPO l’acquisto da parte del genitore vedi : schema Cittadinanza per Minore nato dopo l'acquisto da parte del gentitore
Cosa serve
Il genitore che acquista o riacquista la cittadinanza italiana deve produrre comunicazione e la documentazione relativa al proprio figlio minorenne al fine di consentire all'Ufficio dello Stato Civile competente di valutare i requisiti di acquisto ex art. 14 e 3-bis comma 1 lettera d) della Legge 91/1992 della cittadinanza italiana anche in favore del minore, ossia :
- Atto di nascita del minore straniero figlio di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, in regola con le eventuali prescrizioni in tema di legalizzazione e traduzione.
- Permesso di soggiorno ove richiesto.
Cosa si ottiene
L’ufficiale di stato civile, in applicazione della legge sul procedimento amministrativo, trasmetterà al genitore l'avvio al procedimento per la verifica dei presupposti di cui all'art. 14 e, ove il minore sia nato all'estero, dell'art. 3-bis comma 1 lettera d) della Legge 91/1992.
Per il figlio minore nato in ITALIA, entro 30 giorni dall'avvio al procedimento, :
- se l'istruttoria di conclude POSITIVAMENTE in ordine alla documentazione occorrente e alla verifica della dimora abituale del minore, l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza del minore predisporrà apposita attestazione sindacale ex art. 16, comma 8, D.P.R. 572/1993 rimessa alla firma del Sindaco, la quale verrà trascritta nei registri di stato civile di cittadinanza e annotata sull'atto di nascita, con decorrenza giuridica reotroattiva alla data di acquisto della Cittadinanza Italiana del genitore;
- se l'istruttoria di conclude NEGATIVAMENTE, l’ufficiale di stato civile, in applicazione della legge sul procedimento amministrativo, trasmetterà al genitore un preavviso di rigetto ai sensi dell’articolo 10-bis della Legge 241/1990, che consentirà al genitore di produrre eventuale documentazione utile. Qualora non vengano presentate osservazioni nei termini assegnati o comunque qualora queste non siano ritenute sufficienti, verrà emesso opportuno rigetto. Contro quest’ultimo l’interessato potrà fare ricorso dinnanzi il Tribunale ordinario.
Per il figlio minore nato all'ESTERO, entro 2 anni dall'avvio al procedimento in riferimento dalla data di acquisto del genitore :
- se l'istruttoria di conclude POSITIVAMENTE in ordine alla documentazione occorrente e alla verifica della dimora abituale del minore e di tutti i presuposti sopra enunciati, l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza del minore predisporrà apposita attestazione sindacale ex art. 16, comma 8, D.P.R. 572/1993 rimessa alla firma del Sindaco, la quale verrà trascritta nei registri di stato civile di cittadinanza e annotata sull'atto di nascita, con decorrenza giuridica reotroattiva alla data di acquisto della Cittadinanza Italiana del genitore;
- se l'istruttoria di conclude NEGATIVAMENTE, anche prima dei 2 anni in riferimento dalla data di acquisto del genitore, l’ufficiale di stato civile, in applicazione della legge sul procedimento amministrativo, trasmetterà al genitore un preavviso di rigetto ai sensi dell’articolo 10-bis della Legge 241/1990, che consentirà al genitore di produrre eventuale documentazione utile. Qualora non vengano presentate osservazioni nei termini assegnati o comunque qualora queste non siano ritenute sufficienti, verrà emesso opportuno rigetto. Contro quest’ultimo l’interessato potrà fare ricorso dinnanzi il Tribunale ordinario.
Tempi e scadenze
La comunicazione può essere presentata anche contestualmente all'acquisto della cittadinanza italiana da parte del genitore, che dovrà produrre l'atto di nascita del proprio figlio per comprovare il rapporto di filiazione.
Durata massima del procedimento amministrativo
- se il figlio minore è nato in ITALIA : è di 30 giorni.
- se il figlio minore è nato all'ESTERO : è di 2 anni dalla data di acquisto del genitore con decorrenza giuridica retroattiva.
Costi
- Comunicazione ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana ai figli minori conviventi
- Contributo Amministrativo di 100,00 euro;
- opzionale - Se il minore è nato all'estero Marca da bollo € 16,00 (per la trascrizione di ciascun atto di nascita) ;
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Stato Civile
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
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Last edit: 28/07/2025 11:25:26