A differenza dell’
autentica di firma (sottoscrizione), che per le limitazioni intrinseche comporta la lettura del documento e la valutazione sulla competenza, per l’
autentica di copia non è previsto alcun limite funzionale, né verifica del contenuto.
L’unico limite consiste nel fatto che occorre partire da un originale, non è ammessa la copia di copia.
Di conseguenza,
l'unico valido motivo che ha il funzionario incaricato dal Sindaco per
rifiutare l'autentica di un atto o documento è la
mancata esibizione dell'originale; ulteriore conseguenza è il fatto che il funzionario incaricato dal Sindaco, nella sua qualità di pubblico ufficiale, può e anzi, deve, rifiutare di autenticare un atto se crede di non avere elementi sufficienti per ritenere il documento esibito un vero atto "originale".
Il funzionario incaricato dell'autenticazione pertanto si limita a ricevere una copia, verificare che sia identica al documento originale e che sia completa (ad esempio potrebbero esserci scritte a matita o comunque più leggere che non compaiono nella copia), quindi procedere a dichiararla autentica.
Limitandosi a dichiarare che la copia è uguale all’originale,
non vi sono limiti a procedere anche su un documento redatto in lingua straniera, purché si sia sicuri che la copia è identica.
Nel caso in cui non vi sia la certezza assoluta che il documento mostrato in visione sia effettivamente un originale, o se la copia non risultasse identica all'originale, l'autentica non potrà essere effettuata.
Se il documento è composto da più fogli verrà siglato ogni singolo foglio